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anche ai docenti elementari la possibilità di esercitare la professione legale

Destinata a fare discutere la sentenza resa dalla suprema Corte di Cassazione a sezioni unite che ha esteso anche ai docenti elementari la possibilità di esercitare la professione legale.
Finora tale possibilità era consentita esclusivamente ai professori universitari e ai docenti delle scuole superiori in forza del R.D. n. 1578 1933.
La Corte di legittimità ha ritenuto che -in forza di un’interpretazione costituzionalmente orientata -tale facoltà debba necessariamente essere estesa anche ai maestri.
L’attività di docente della scuola elementare statale è compatibile con l’esercizio della professione forense.
L’art. 3, comma 4, lettera a), R.D.L. n. 1578 del 1933, secondo una lettura costituzionalmente orientata della norma, non esclude la compatibilità dell’attività di docente della scuola elementare statale con l’esercizio della professione forense e ne consente l’iscrivibilità all’albo degli avvocati ove il soggetto ne abbia i requisiti richiesti.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto della
ricorrente all’iscrizione all’Albo degli Avvocati.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 12 ottobre 2010.
Il Consigliere estensore
Il Presidente Aggiunto Dott. Paolo Vittoria
( Avv. Francesco Orecchioni)
 http://www.dirittoscolastico.it/corte_di_cassazione_-_sentenza_n_22623-2010.html

redazione@aetnanet.org

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