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Contratto

Clamoroso successo della flc cgil Bari: gli accordi separati, senza la RSU, non sono validi!

Condannato per attività antisindacale il Conservatorio N. Rota di Monopoli
Il fatto: 
–    a giugno la RSU del Conservatorio “N. Rota” di Monopoli, a seguito della rottura del tavolo di concertazione, decade per le dimissioni volontarie del componente FLC;
–    il tavolo di concertazione tuttavia prosegue e conclude la trattativa nonostante l’assenza della RSU e della scrivente Organizzazione sindacale;
–    a luglio la FLC Bari fa ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Bari, essendo falliti tutti i tentativi di mediazione sia con l’amministrazione che con Cisl Università e Uil Afam, per dichiarare nullo l’accordo sottoscritto senza RSU e senza FLC CGIL.-    a giugno la RSU del Conservatorio “N. Rota” di Monopoli, a seguito della rottura del tavolo di concertazione, decade per le dimissioni volontarie del componente FLC;
–    il tavolo di concertazione tuttavia prosegue e conclude la trattativa nonostante l’assenza della RSU e della scrivente Organizzazione sindacale;
–    a luglio la FLC Bari fa ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Bari, essendo falliti tutti i tentativi di mediazione sia con l’amministrazione che con Cisl Università e Uil Afam, per dichiarare nullo l’accordo sottoscritto senza RSU e senza FLC CGIL.

La sentenza
Oggi, con estrema soddisfazione, apprendiamo che:
–    il giudice del lavoro del Tribunale di Bari si è pronunciato sul  ricorso ordinando all’Amministrazione del Conservatorio e a tutti i “ soggetti resistenti, a ciascuno per quanto di sua competenza, di cessare la condotta antisindacale applicando il contratto integrativo d’istituto 2008/2009” . In altri termini: un contratto integrativo, se sottoscritto solo da qualche sindacato provinciale, ma non dalla RSU come organismo, è da considerarsi nullo;
–    si tratta di un riconoscimento talmente pieno e totale delle posizioni sostenute strenuamente dalla FLC CGIL Bari, che il giudice ha deciso di condannare “ i resistenti, in solido, a corrispondere alla parte ricorrente, con distrazione, le spese di lite, che liquida in complessivi euro 1000,00…”.
–    si sancisce la centralità del ruolo della RSU nella contrattazione nei luoghi di lavoro, ruolo che non può essere “bypassato” dall’intervento di un qualche sindacato provinciale.

La sentenza risulta ancor più interessante se si considera che, in un momento nel quale  in tanti ( comprese,purtroppo, alcune forze sindacali ) si adoperano per impedire il regolare e democratico esercizio del voto per le RSU, il giudice ha, invece, avvertito il dovere di sostenere che, essendo decaduta formalmente la RSU,  allora “le trattative per il nuovo contratto integrativo d’istituto e la successiva stipulazione del medesimo sono avvenute senza la valida partecipazione della RSU….e tale circostanza, da sola, integra oggettivamente la condotta antisindacale, perché lede una prerogativa fondamentale di un’articolazione sindacale indefettibile per procedere alla modifica delle precedenti clausole contrattuali da ritenersi, altrimenti, unilateralmente posta.” 
Sentenza visionabile su flcbari.it al link
https://docs.google.com/fileview?id=0B4OJEUxrtjv0YWJkOGRkNzktYzdkNC00OGM1LWI2NTAtYjc5ZmNiNGU2YTk5&hl=en


Claudio Menga

 FLC CGIL BARI

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