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Insegnamenti alternativi all’insegnamento religioso – obbligo di attivazione – comportamento discriminatorio della scuola – danno non patrimoniale e r

Sussiste un vero e proprio obbligo per la p.a. di attivare gli insegnamenti alternativi all’insegnamento religioso, a fronte del quale si pone una posizione di diritto soggettivo dello studente di poter frequentare detti corsi; si tratta difatti di insegnamenti facoltativi ma che devono essere offerti obbligatoriamente dalla p.a. per rendere effettiva la scelta compiuta dallo studente.
In relazione a tale obbligo la disponibilità economica dell’amministrazione non influisce sulla posizione giuridica soggettiva della persona, che rimane tale pur a fronte dell’inesistenza di mezzi economici.
La scuola che non attiva i suddetti corsi pone in essere un comportamento che indirettamente produce l’effetto di discriminare nell’esercizio del diritto all’istruzione ed alla libertà di religione
Il comportamento illegittimo della scuola è idoneo a configurare un danno non patrimoniale subito dallo studente e quindi una responsabilità risarcitoria della p.a., stante la lesione di due valori costituzionale della persona (la libertà di religione ed il diritto all’istruzione). http://www.dirittoscolastico.it/.

redazione@aetnanet.org

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