L’aspettativa per motivi di lavoro può essere richiesta per altri comparti della pubblica amministrazione. Per le aziende private (a meno che non si opti per un rapporto di lavoro a tempo parziale, così come previsto dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 56/65) vale il regime di incompatibilità stabilito dall’art. 508 del T.U. In particolare il comma 10 del detto articolo recita: “Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, ne può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione”.
Quanto all’aspettativa per motivi di famiglia (ai sensi artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano), anche se idonea a comprendere una molteplicità di circostanze che possono interessare oltre alla sfera individuale del dipendente anche la sfera dei congiunti prossimi, non può essere estesa a giustificare la possibilità di svolgere un altro lavoro incompatibile con quello in atto.


