ARAN E CONFEDERALI, RASSEGNATEVI: NON FARETE FUORI LA GILDA!
Data: Luned́, 23 luglio 2007 ore 09:15:37 CEST
Argomento: Comunicati


Ormai non ci stupisce più nulla. La Federazione nazionale Gilda UNAMS  evidentemente ha impaurito i c.d. "grandi" del sindacalismo italiano, per la sua  notevole crescita in termini di deleghe e di voti nelle ultime elezioni R.S.U. 2006 del  comparto scuola. Una crescita che nasce da una precisa linea politico-sindacale: la  difesa dei diritti dei lavoratori della scuola, senza compromessi di sorta. La Gilda UNAMS per questo ha avuto anche in passato il coraggio di non  sottoscrivere un CCNL , quello del 24.7.2003, abbandonando il tavolo delle trattative. Ma questo modo di operare, fuori dai canoni o meglio dagli schemi attualmente  esistenti nel panorama sindacale della scuola, deve però fare i conti con chi tenta con  ogni mezzo di "difendere" con le unghia e con i denti, la propria  egemonia sindacale. Ecco che l' A.R.A.N., in modo del tutto arbitrario ed illegittimo, imbeccata da CGIL  CISl e UIL, superando l'iter previsto dall'art. 47 del D.lgs 165/01 che regolamenta il  procedimento di contrattazione collettiva, ha già avviato la modifica del CCNQ del  7.8.98  ,   sostenendo  maldestramente  che  se  le  deleghe  sindacali   ,   anche  retroattivamente,  non sono intestate  tutte alla Federazione Gilda Unams , O.S. che  ha di fatto partecipato alle RSU 2006, queste non hanno nessun valore ai fini del  computo della rappresentatività. Notoriamente la Federazione Gilda Unams è costituita da più sigle costituenti  federate ed aderenti, tutte articolazioni di una medesima Federazione, come da patto  federativo regolarmente depositato presso l' A.R.A.N. ,che  quindi conosce ormai  bene , da tempo, quali sono le deleghe che concorrono a costituire la percentuale di  iscritti delle varie articolazioni della Federazione. Il fatto che le deleghe siano nominalmente intestate alle varie "articolazioni " della  Federazione le rende comunque   appartenenti e computabili alla Federazione  medesima e gli iscritti alle varie articolazioni  sono  iscritti della Federazione. Tanto è dimostrato, tra l'altro, dal fatto che gli stessi iscritti delle varie articolazioni  hanno partecipato alle elezioni RSU 2006  sia facendosi eleggere  sia votando i  candidati delle liste RSU Gilda Unams delle varie scuole d' Italia. Pertanto coloro che hanno votato la lista RSU o si sono candidati nella lista RSU  sono, in buona sostanza , gli stessi iscritti  o simpatizzanti delle varie articolazioni  della Federazione :da qui il falso problema sollevato dall A.R.A.N. e dalle OO.SS.  Confederali. Gli iscritti delle varie articolazioni sanno bene di appartenere alla  FEDERAZIONE GILDA UNAMS !!!! Non si possono quindi separare in modo così confusionario e pretestuoso le due  percentuali di iscritti e votanti al fine del computo della rappresentatività, attesa la  loro manifesta sovrapposizione nella stragrande maggioranza dei casi. L'altro aspetto singolare della vicenda kafkiana di cui trattasi è poi il voler innovare  "retroattivamente" : dovrebbero essere regolarizzate le deleghe sindacali, rilasciate  anche prima dell' eventuale entrata in vigore  dell' accordo. Come dovrebbe essere noto, un accordo assume valenza tra le parti solo dal momento  della sottoscrizione, nel senso che all'epoca si applicava il CCNQ del 7.8.98. Non si comprende poi come possano i Confederali ritenere di essere legittimati a  sottoscrivere un CCNQ che possa avere conseguenze negative per la Gilda UNAMS  che pertanto, si asterrebbe dal sottoscrivere. In buona sostanza, un Accordo nazionale non potrebbe avere conseguenze negative  nei confronti di chi non lo sottoscrive. E qui non può non richiamarsi il principio, di  chiara ascendenza romanistica , del "res inter alios acta tertio neque nocet neque  prodest" misconosciuto all' ARAn e ai Confederali: se fosse così semplice, non si  avrebbe più lo stato di diritto. Vale a dire che l'atto negoziale, in questo caso a valenza endosindacale, è per propria  struttura destinato a sortire effetti diretti unicamente tra le parti: ciò starebbe a  significare che le vicende del contratto riguardano esclusivamente coloro che l'hanno  posto in essere , non potendo svolgere nei confronti dei terzi (di coloro che non vi  hanno preso parte o lo hanno sottoscritto) nè effetti pregiudizievoli , nè effetti  vantaggiosi. Si parla , a tale proposito, di principio di relatività degli effetti del  contratto. Oltremodo la Gilda Unams non assumerebbe o approverebbe le clausole  vessatorie che sarebbero inefficaci e prive di effetti ai sensi degli artt. 1361 - 1469  C.C. Secondo la tesi prevalente la mancata approvazione separata delle clausole vessatorie  condurrebbe alla nullità per mancato rispetto del formalismo previsto ad substantiam  (Cass. Civ. Sez I 4189/ 1975 , Cass. Civ. Sez. II 1873/1992, Cass. Civ. , Sez II  1606/1995). D'altra parte l'art. 1469   quinquies cod. civ individua nella mera  inefficacia la conseguenza della stipulazione del contratto che contiene clausole  vessatorie ai sensi dell'artt. 1469 bis e 1469 ter cod. civ. . La legge parla di clausole  inefficaci . analogamente a quanto dispone l'art. 1341 cod. civ. Un colpo di mano dunque che non potrà mai sortire alcun valido risultato teso a far  fuori la Gilda UNAMS  !!! Pertanto ARAN e CONFEDERALI rassegnatevi sin d'ora !!!!







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