ATA-ITP eX Enti Locali, porre fine a una grande ingiustizia
Data: Lunedì, 16 luglio 2018 ore 08:00:00 CEST Argomento: Sindacati
Ricapitoliamo le
vicende legislative e processuali della nostra categoria, per proporre
una soluzione equa.
1. L’art. 8 della legge 124/1999 ha stabilito che il personale ATA
(Assistenti Tecnici, Amministrativi e Collaboratori Scolastici) e ITP
(Insegnanti Tecnico Pratici), dipendente dagli Enti Locali (Comuni e
Province), che lo fornivano allo Stato, venisse trasferito alle
dipendenze del MIUR, continuando a lavorare negli Istituti Scolastici
in cui già prestava servizio a fianco dei colleghi già dipendenti del
MIUR.
La norma aveva lo scopo di porre tutto il personale ATA e ITP alle
dirette dipendenze dei Dirigenti Scolastici, nel nuovo sistema
dell’Autonomia Scolastica.
Il comma 2 del suddetto art. 8, disponeva, saggiamente, che al
personale trasferito venisse riconosciuta, ai fini economici e
giuridici, l’anzianità maturata fino alla data del trasferimento, a
conferma della continuità del rapporto di lavoro.
2. Malgrado la chiarezza cristallina della norma, la procedura del
trasferimento del personale ATA-ITP dagli Enti Locali allo Stato, che
doveva essere attuata mediante appositi decreti ministeriali, ha
violato la legge.
Infatti, con l’accordo stipulato il 20/7/2000 tra ARAN e
CGIL-CISL-UIL-SNALS in attuazione del D.M. 184/1999 e con il
successivo D.M. 5 aprile 2001, che ha recepito l’accordo medesimo, al
personale ATA e ITP ex EE.LL., che era stato trasferito alle dipendenze
del MIUR dall’1/1/2000, non è stata riconosciuta l’anzianità maturata
fino al 31/12/1999 alle dipendenze degli Enti locali, ma è stata
imposta un’anzianità fittizia, costruita mediante il complesso
meccanismo della “temporizzazione” di una parte della retribuzione
complessiva goduta nel 1999 presso l’Ente Locale di provenienza.
“Temporizzazione” significa trasformazione di una determinata
retribuzione, percepita alle dipendenze degli Enti Locali, in anzianità
di servizio da valere presso il MIUR dall’1/1/2000.
L’attribuzione di una determinata anzianità di servizio era ed è
particolarmente importante nel Comparto Scuola, ove i dipendenti godono
della progressione stipendiale in base all’anzianità maturata, passando
dalla posizione stipendiale inferiore a quella superiore (le posizioni
erano 0-2 anni di anzianità; 3-8; 9-14; 15-20; 21-27; 28-35; oltre 35
anni).
3. Il risultato pratico di questa violazione della legge è stato il
peggioramento sostanziale della condizione retributiva dei dipendenti
trasferiti: invero, la “temporizzazione” parziale della loro
retribuzione complessiva annua (non dell’intera retribuzione, essendo
escluso il computo di elementi contrattuali molto rilevanti, quali
l’indennità per la produttività individuale e collettiva) li poneva –
automaticamente – in una condizione retributiva inferiore a quella
goduta fino al 31/12/1999. Inoltre, il meccanismo della
“temporizzazione”, così come attuato dall’Accordo ARAN-OO.SS, aveva
l’effetto di riconoscere alla massima parte degli ATA e ITP trasferiti
un’anzianità inferiore, spesso molto inferiore, a quella effettivamente
maturata.
4. Dal 2001 al 2005 furono proposte migliaia di cause per affermare il
diritto del personale ATA e ITP al riconoscimento dell’anzianità
effettivamente maturata fino al 31/12/1999, superiore a quella
“fittizia e temporizzata” in base all’Accordo ARAN-OO.SS. Quasi tutti i
giudici di merito e soprattutto la Corte di Cassazione - con tutte le
sue sentenze emanate nel 20051 -
accolsero i ricorsi dei lavoratori e condannarono il MIUR a riconoscere
loro la maggiore anzianità di servizio e le relative posizioni
stipendiali e differenze retributive.
5. Con la Legge Finanziaria per il 2006 (L. 266/2005, art. 1, c. 218)
il governo Berlusconi impose una norma “interpretativa”, in realtà
assolutamente innovativa, dell’art. 8, c. 2, della L. 124/1999, allo
scopo di dare forza di legge al metodo della “temporizzazione”
introdotto contra legem dall’Accordo ARAN-OO.SS e dal D.M. 5 aprile
2001 che lo aveva recepito2.
6. A seguito del “comma 218” della finanziaria 2006, lo Stato, che era
parte in causa in migliaia di processi e li stava inesorabilmente
perdendo, ha rovesciato le carte in tavola, riuscendo a vincere tutti i
procedimenti decisi fino al 20113.
7. Il comportamento dello Stato Italiano è stato sanzionato dalle Corti
europee. Infatti, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con le
sentenze “Agrati” del 2011 e 2012 e altre in seguito, ha stabilito che
il “comma 218” dell’art. 1 della L. 266/2005 era in contrasto sia con i
principi della parità delle armi e dell’equo processo (art. 6
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) che vieta al potere
governativo/legislativo di interferire nelle cause in cui lo Stato è
parte processuale, sia con l’art. 1 del protocollo 1 alla suddetta
Convenzione, che tutela la proprietà (diritto acquisito e fondata
aspettativa di ottenerlo).
Dal canto suo, la Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione
Europea, con la sentenza “Scattolon” pronunciata il 6/9/2011, a seguito
di rimessione della questione da parte del Giudice del Lavoro di
Venezia, dichiarava che il trasferimento del personale ATA-ITP dagli
Enti Locali era assimilabile al ”trasferimento d’azienda”,con le
conseguenti tutele per i diritti retributivi dei lavoratori trasferiti,
a sensi della Direttiva 77/187/CE e dall’art. 2112 cod. civ.
8. Le due sentenze delle Corti Europee contraddicevano in toto le tesi
sostenute dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione
italiane, che avevano affermato con le sentenze emanate nel 2007, 2009
e 2010 che: a) il “comma 218” non violava la Convenzione Europea
dei Diritti dell’Uomo; b) che il trasferimento del personale ATA-ITP
dagli EE.LL. allo Stato non ricadeva nella sfera d’applicazione della
Direttiva 77/187/CE sul “trasferimento d’azienda”, con la conseguente
mancanza di tutela per i lavoratori, la cui retribuzione poteva quindi
peggiorare a causa del trasferimento.
9. A questo punto, lo Stato Italiano avrebbe dovuto adeguarsi alle
sentenze europee, ma non lo ha fatto.
Avrebbe potuto e dovuto abrogare il “comma 218” e ripristinare il testo
originario dell’art. 8, L. 124/1999, riconoscendo al personale ATA-ITP
l’anzianità effettivamente maturata fino al 31/12/1999.
Oppure, avrebbe potuto applicare correttamente la sentenza “Scattolon”,
cui si era subito uniformata la Corte di Cassazione dalla fine del 2011
in avanti, riconoscendo ai lavoratori trasferiti il diritto a non
subire un “peggioramento retributivo sostanziale”, come quello loro
imposto dall’Accordo ARAN-OO.SS del 20/7/2000, che “temporizzava” una
parte sola della loro retribuzione e non la retribuzione complessiva.
Tra l’altro, il “comma 218” prevede proprio la “temporizzazione della
retribuzione complessiva annua”, come riconosciuto dalla stessa Corte
di Cassazione, che dal 2011 si è adeguata alla sentenza Scattolon della
Corte di Giustizia dell’Unione Europea4:
si trattava, quindi, di una dovuta applicazione della legge in vigore.
10. Lo Stato, tuttavia, non ha fatto né l’una né l’altra cosa. Ha
mantenuto l’inquadramento del personale ATA-ITP nei ruoli del MIUR, a
far data dall’1/1/2000, in base ai decreti emanati dai Dirigenti
Scolastici che avevano fatto applicazione dell’Accordo ARAN-OO.SS.
(peraltro dichiarato a più riprese nullo dalla Corte di Cassazione5).
Di più – sempre in base a tale Accordo nullo - ha preteso il rimborso
delle differenze retributive a suo tempo corrisposte al personale che
aveva vinto, in primo o secondo grado, le cause promosse tra il 2001 e
il 2005.
11. Per tutti questi motivi, in tutti questi anni, il personale ATA-ITP
ex EE.LL. si è sentito umiliato e preso in giro: sia perché abbiamo
subito un metto peggioramento retributivo (circa il 7-10% della nostra
retribuzione annua 1999 è stato perso) sia perché – a parità di
anzianità e di professionalità con i colleghi provenienti dallo Stato –
ci siamo visti riconoscere un’anzianità fittizia e inferiore, con
conseguenze economiche e normative peggiorative e la concreta
sensazione di essere considerati – all’interno del MIUR – come
personale di Serie B.
12. A questo punto, per “rimettere le cose a posto”, noi – in
rappresentanza del personale ATA-ITP ex Enti locali chiediamo al
Parlamento di porre fine a questa quasi ventennale ingiustizia.
13. Proponiamo a questo scopo che, in applicazione delle “sentenze
Agrati” e della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, venga
abrogato il “comma 218” che aveva (falsamente) “interpretato” l’art. 8,
c. 2, della L. 124/1999, con la conseguente ricostruzione delle
carriere in base all’anzianità da noi maturata effettivamente alla data
del 31/12/1999.
14. Alternativamente, proponiamo che la Camera affermi che il “comma
218” deve essere applicato rispettando l’art. 2112 del Cod. Civ. e la
direttiva 77/187/CE “sul trasferimento d’azienda”, senza peggioramenti
retributivi per il personale trasferito alle dipendenze del MIUR, e
quindi effettuando la “temporizzazione” della retribuzione
complessiva annua goduta alle dipendenze dell’Ente Locale prima del
nostro trasferimento al MIUR e non solo la “temporizzazione” di una
parte della retribuzione, come previsto dall’Accordo ARAN-OO.SS.
Il Comitato Nazionale ATA-ITP ex Enti
locali
1 - Vedi tra le altre sentenze: Cassazione Lavoro n. 3224/2005,
18652/2005 e 18829/2005.
2 - Il testo dell’art. 1, c. 218, L. 266/05 è il seguente: “Il comma 2
dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel
senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale e'
inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei
corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico
complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione
della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore
al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999”.
3 - Vedi per tutte la sentenza n. 677/2008 della Corte di Cassazione –
sezione lavoro.
4 - La Cassazione, infatti, dopo la sentenza Scattolon ha stabilito
che: “il legislatore, come precisato dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea con la sentenza del 6 settembre 2011 in
procedimento C-108/10, deve attenersi allo scopo della direttiva
77/187/CEE, consistente "nell'impedire che i lavoratori coinvolti in un
trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il
solo fatto del trasferimento". Ne consegue che, anche in tale
fattispecie, il giudice di merito deve valutare, ai fini dell'esercizio
del potere-dovere di immediata applicazione della norma europea
provvista di effetto diretto, se, all'atto del trasferimento, il
lavoratore abbia subito un peggioramento retributivo sostanziale
rispetto alla condizione goduta immediatamente prima del trasferimento,
nei sensi sopra indicati.” Vedi per tutte Cassazione civile, sez. lav.,
05/05/2017, n. 11024. Il peggioramento retributivo sostanziale è stato
determinato proprio dall’Accordo ARAN-OO.SS che ha escluso dalla
retribuzione da temporizzare elementi contrattuali rilevanti, quale
l’indennità di produttività.
5 - Vedi Cassazione Sezione Lavoro 18652/2005 e 4045/2012. Sulla natura
non interpretativa bensì innovativa del comma 218 vedi Cassazione
Sezioni Unite n. 17076/2011 che recita: “la L. 23 dicembre 2005, n.
266, art. 1, comma 218, si qualificava di interpretazione, ma in realtà
non aveva il contenuto effettivo di interpretazione autentica perché vi
era un assai marcato scarto di contenuto rispetto alla disposizione
interpretata (L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8, comma 2). Quest’ultima
si limitava a riconoscere tout court al personale amministrativo,
tecnico e ausiliario (Ata) del settore scuola, che era stato trasferito
dall’ente locale all’Amministrazione statale, “l’anzianità maturata
presso l’ente locale di provenienza” “ai fini giuridici ed economici”,
mentre la disposizione di interpretazione aveva un contenuto ben più
dettagliato e nient’affatto estraibile come significato plausibile
dalla disposizione di interpretazione”).
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