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Dirigenti Scolastici

Concorso DS: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Errori opinabili, presunti e obiettivi sono le definizioni che il TAR del Lazio e il Consiglio di Stato hanno dato dell’errore docimologico presente nella prova preselettiva del concorso per Dirigenti Scolastici. Si legge in alcuni interventi sul web  di possibili ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, dopo gli esiti negativi riscontrati a livello di CdS da parte di migliaia di ricorrenti alla preselezione. In questo contributo si vuole sottolineare che il ricorso straordinario al Capo dello Stato è alternativo alla via giudiziaria, per cui se si utilizza questo strumento, poi non si può più ricorrere ai T.A.R. o al Consiglio di Stato, come se si ricorre a questi, poi non è più esperibile il ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato. Fino all’entrata in vigore della legge 111/2011 (finanziaria 2012), il ricorso straordinario al Capo dello Stato, fatte salve le spese di notifica, era completamente gratuito. Con l’art. 37, comma 6, della legge suddetta è stato invece introdotto un contributo di euro 600 (seicento), con lo scopo evidente di scoraggiare il ricorso a questo rimedio giurisdizionale da parte dei cittadini lesi nei propri interessi legittimi. Il ricorso va proposto entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento. Va notificato entro il termine predetto ad almeno uno dei controinteressati (coloro che hanno un interesse contrario a quello del ricorrente, il quale impugna l’atto e ne chiede l’annullamento mentre il controinteressato che ha un vantaggio da quell’atto ha una posizione che collima con quella dell’amm.ne, cioè difende l’atto perché gli dà un vantaggio) e presentato con la prova della notifica all’organo che ha emanato l’atto o al ministero competente. Se presentato all’organo questo lo trasmette immediatamente al Ministero competente. I controinteressati possono entro 60 giorni presentare deduzioni e documenti. Va specificato che, in sede di pubblico concorso (Cons. Stato, sez. V, sent. 24 settembre 2003, n. 5462 – Consiglio di Stato, IV, sentenza 5 settembre 2007, n. 4659), la notifica ai presunti controinteressati non è necessaria qualora il provvedimento impugnato riguardi il procedimento concorsuale ancora in corso, ovvero non sia ancora avvenuta la nomina e/o assunzione dei vincitori, in quanto prima della nomina non sono configurabili controinteressati in senso tecnico con riguardo al ricorso proposto avverso il provvedimento di esclusione dalla procedura di concorso, attesa l’insussistenza della lesione di un interesse protetto e attuale, in capo agli altri concorrenti, derivante dall’eventuale accoglimento del ricorso stesso.

Aldo Domenico Ficara
aldodomenicoficara@alice.it

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