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Invalidità civile e Legge 104 nella scuola: guida completa a permessi, congedi, diritti, certificazioni e procedure

Invalidità civile e Legge 104 non sono la stessa cosa. Quale certificazione serve per ottenere i tre giorni di permesso? Cosa significa disabilità grave? Quali diritti spettano al lavoratore disabile e quali a chi assiste un familiare? Come si richiedono i permessi nella scuola e come devono comportarsi dirigente e segreteria? Aetnanet ricostruisce normativa, procedure, congedo straordinario, collocamento mirato, trasferimenti, precedenze e novità della riforma della disabilità.

🚨 SERVIZIO SPECIALE AETNANET

Invalidità civile e Legge 104 nella scuola: guida completa a diritti, permessi, congedi, certificazioni e procedure per docenti e ATA

INVALIDITÀ CIVILE E LEGGE 104: IL PRIMO ERRORE DA EVITARE

Nel linguaggio quotidiano si sente continuamente dire:

“Ho la 104”.

È una formula comoda, ma giuridicamente imprecisa.

Una persona può avere un’invalidità civile anche elevata senza possedere il riconoscimento della condizione che consente di utilizzare i tre giorni mensili di permesso della Legge 104.

E può esistere, viceversa, un riconoscimento ai sensi della Legge 104 che deve essere letto autonomamente rispetto alla percentuale di invalidità civile.

Invalidità civile e riconoscimento della disabilità ai fini della Legge 104 perseguono finalità differenti.

È da questa distinzione che bisogna partire.

  1. CHE COS’È L’INVALIDITÀ CIVILE

L’invalidità civile riguarda la riduzione della capacità lavorativa determinata da menomazioni fisiche, psichiche, intellettive o sensoriali secondo i criteri stabiliti dalla legislazione.

La valutazione tradizionale viene espressa attraverso una percentuale.

Non bisogna quindi confondere:

percentuale di invalidità civile

con

condizione di disabilità che dà accesso ai benefici lavorativi della Legge 104.

Sono accertamenti che possono convivere nello stesso verbale o procedimento, ma producono conseguenze giuridiche differenti.

  1. COSA CAMBIA IN BASE ALLA PERCENTUALE DI INVALIDITÀ

In termini generali, la progressione delle principali tutele può essere così sintetizzata.

Dal 34% possono essere riconosciuti ausili e protesi collegati alle menomazioni indicate nel verbale.

Oltre il 45% si può accedere, ricorrendone gli altri requisiti, al sistema del collocamento mirato previsto dalla Legge 68/1999.

Dal 51% può spettare il congedo per cure connesse all’infermità riconosciuta, fino a 30 giorni all’anno, alle condizioni previste dalla legge.

Dal 67% possono operare ulteriori agevolazioni, comprese quelle sanitarie previste dalla normativa applicabile.

Dal 74% al 99%, in presenza anche degli ulteriori requisiti previsti, può spettare l’assegno mensile di assistenza.

Per i lavoratori con invalidità superiore al 74%, alle condizioni di legge, esiste inoltre il beneficio contributivo di due mesi per ogni anno di servizio effettivamente svolto, fino a un massimo complessivo di cinque anni.

Al 100%, ricorrendo anche i requisiti amministrativi e reddituali previsti, può spettare la pensione di inabilità civile.

L’indennità di accompagnamento non deriva invece automaticamente dal semplice 100%: occorrono anche le specifiche condizioni di non autosufficienza previste dalla legge.

  1. IL PUNTO DECISIVO: IL 74%, L’80% O IL 100% NON DANNO AUTOMATICAMENTE I TRE GIORNI DI “104”

È probabilmente l’equivoco più diffuso.

Una percentuale di invalidità civile, anche molto elevata, non produce automaticamente il diritto ai tre giorni mensili di permesso lavorativo.

Per i permessi dell’articolo 33 della Legge 104 occorre il riconoscimento della specifica condizione richiesta dalla legge.

Pertanto una segreteria scolastica non deve chiedersi soltanto:

“Qual è la percentuale di invalidità?”

Deve verificare soprattutto:

“Quale riconoscimento giuridico risulta dalla certificazione?”

  1. COS’È LA LEGGE 104/1992

La Legge 5 febbraio 1992, n. 104 è la legge-quadro sull’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità.

Non è quindi una legge nata semplicemente per concedere tre giorni di assenza dal lavoro.

I permessi costituiscono soltanto una parte di un sistema molto più ampio di tutela della persona, dell’autonomia, dell’integrazione sociale, familiare, scolastica e lavorativa.

  1. ARTICOLO 3: LA DISTINZIONE FONDAMENTALE

Nella disciplina tradizionalmente conosciuta come Legge 104 occorre distinguere soprattutto fra il riconoscimento della condizione di disabilità e quello della situazione di gravità.

Per i principali benefici lavorativi dell’articolo 33 – in particolare i tre giorni mensili – assume rilievo proprio il riconoscimento della situazione di gravità previsto dalla normativa.

È quindi sbagliato pensare:

“Ho una qualsiasi 104, quindi ho tre giorni al mese.”

Non ogni riconoscimento produce automaticamente lo stesso pacchetto di benefici.

  1. I TRE GIORNI MENSILI: A CHI SPETTANO

Quando ricorrono i presupposti di legge, il lavoratore dipendente può fruire dei tre giorni mensili di permesso retribuito.

Il beneficio può riguardare:

il lavoratore con disabilità grave per se stesso

oppure

il lavoratore che assiste una persona con disabilità grave, nei rapporti familiari e nelle condizioni stabilite dalla normativa.

I permessi sono retribuiti e tutelati dalla legge.

  1. NON ESISTE PIÙ IL VECCHIO “REFERENTE UNICO” PER I TRE GIORNI

Questa è una delle modifiche che nelle scuole genera ancora equivoci.

Dal 13 agosto 2022 è stato eliminato, per i permessi dell’articolo 33, comma 3, il principio del cosiddetto referente unico dell’assistenza.

Più lavoratori aventi diritto possono quindi essere autorizzati ad assistere la stessa persona con disabilità grave, utilizzando i permessi alternativamente tra loro.

Ma attenzione:

i giorni non si moltiplicano.

Per la stessa persona assistita resta il limite complessivo di tre giorni al mese.

Se, per esempio, due figli sono entrambi legittimati ad assistere il medesimo genitore, non diventano sei giorni complessivi.

  1. E SE UN LAVORATORE ASSISTE DUE PERSONE CON DISABILITÀ?

La situazione inversa è differente.

La normativa consente, in presenza delle condizioni previste, che uno stesso lavoratore possa ottenere permessi per assistere più persone con disabilità grave.

Non si tratta però di un automatismo generalizzato: devono sussistere per ciascun assistito tutti i requisiti richiesti dalla legge.

  1. DOCENTI E ATA: NON CONFONDIAMO LE MODALITÀ DI FRUIZIONE

Qui nasce uno dei problemi tipici delle segreterie.

Per il personale ATA, il vigente CCNL Istruzione e Ricerca disciplina espressamente la possibilità di utilizzare i tre giorni anche ad ore, entro il limite massimo di 18 ore mensili.

Per il personale docente non bisogna automaticamente trasferire questa disciplina oraria prevista contrattualmente per gli ATA.

Per questo, prima di trasformare un permesso giornaliero della Legge 104 in ore, occorre sempre verificare qualifica del dipendente e disciplina contrattuale applicabile.

  1. PROGRAMMAZIONE DEI PERMESSI: IL PROBLEMA ORGANIZZATIVO DELLE SCUOLE

La Legge 104 tutela un diritto.

Ma la scuola deve contemporaneamente organizzare lezioni, sostituzioni, uffici, servizi amministrativi e sorveglianza.

Per il personale ATA il CCNL prevede, di norma, una programmazione mensile dei giorni nei quali il dipendente intende assentarsi, da comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio del mese.

In presenza di necessità e urgenza, la comunicazione può avvenire nelle 24 ore precedenti e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno di utilizzo.

La programmazione serve all’organizzazione del servizio.

Non trasforma però il diritto al permesso in una concessione discrezionale del dirigente scolastico.

  1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO PUÒ NEGARE UN PERMESSO 104?

Quando sussistono tutti i presupposti previsti dalla legge, il permesso ex art. 33 non è un normale permesso subordinato alla semplice convenienza organizzativa dell’amministrazione.

Il dirigente deve verificare la presenza dei presupposti e organizzare il servizio, ma non può trasformare un diritto riconosciuto dalla legge in un’autorizzazione discrezionale.

Diverso è il dovere del lavoratore di utilizzare correttamente il beneficio e di comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle condizioni che ne hanno consentito il riconoscimento.

  1. COSA DEVE FARE LA SEGRETERIA

La segreteria non deve formulare diagnosi né valutare autonomamente la gravità sanitaria della persona.

Deve invece verificare la documentazione amministrativamente necessaria, la titolarità del beneficio, la corretta registrazione dell’assenza e l’eventuale programmazione prevista.

Un principio importante riguarda inoltre la riservatezza.

I documenti relativi alla salute contengono dati particolarmente delicati e devono essere trattati soltanto per le finalità amministrative necessarie.

La gestione della 104 non deve trasformarsi nella circolazione indiscriminata di informazioni sanitarie all’interno della scuola.

  1. RICOVERO A TEMPO PIENO: ATTENZIONE

Per l’assistenza al familiare, il ricovero a tempo pieno della persona con disabilità può incidere sul diritto ai benefici.

La normativa contempla tuttavia specifiche eccezioni.

Non è quindi corretto utilizzare la formula semplicistica:

“È ricoverato, quindi la 104 non vale più.”

Occorre verificare concretamente il tipo di beneficio e se ricorre una delle eccezioni previste.

  1. ASSISTENZA A PIÙ DI 150 CHILOMETRI

La Legge 104 disciplina anche il caso del lavoratore che utilizza i permessi per assistere una persona residente in un comune situato a oltre 150 chilometri di distanza stradale dalla propria residenza.

In questa situazione il lavoratore deve poter attestare il raggiungimento del luogo dell’assistito mediante titolo di viaggio o altra documentazione idonea.

È una disposizione importante anche ai fini dei controlli amministrativi.

  1. SCELTA DELLA SEDE DI LAVORO

L’articolo 33 riconosce al lavoratore che assiste la persona nelle condizioni previste dalla legge il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere.

Le parole “ove possibile” sono decisive.

Non siamo davanti a un diritto assoluto ad ottenere qualunque sede richiesta.

La tutela deve essere applicata all’interno delle concrete possibilità previste dall’ordinamento e dalle procedure di mobilità.

  1. TRASFERIMENTO SENZA CONSENSO

La Legge 104 stabilisce inoltre, nelle condizioni previste dall’articolo 33, che il lavoratore tutelato non possa essere trasferito senza il proprio consenso ad altra sede.

Anche questo principio deve essere coordinato con la disciplina del rapporto di lavoro e con la situazione concreta.

  1. LEGGE 104 E MOBILITÀ DEL PERSONALE SCOLASTICO

Uno degli errori più frequenti è pensare che il possesso della Legge 104 significhi automaticamente:

“Scelgo la scuola che voglio.”

Non funziona così.

Nella mobilità di docenti e ATA entrano in gioco:

  • la Legge 104;
  • il CCNI sulla mobilità vigente;
  • il tipo di disabilità;
  • il soggetto assistito;
  • il rapporto di parentela;
  • le condizioni previste dal contratto integrativo;
  • l’ordine delle precedenze;
  • gli eventuali vincoli territoriali.

Perciò permesso lavorativo e precedenza nella mobilità sono istituti differenti.

Avere diritto ai tre giorni non significa automaticamente possedere ogni precedenza prevista dal CCNI.

  1. LEGGE 104 E GRADUATORIE INTERNE

Analogo ragionamento vale per l’individuazione dei soprannumerari.

Le esclusioni dalle graduatorie interne d’istituto derivano dalle specifiche condizioni previste dalla contrattazione sulla mobilità.

Non basta quindi affermare genericamente:

“Ho la 104 e non posso essere dichiarato soprannumerario.”

Bisogna verificare quale fattispecie di tutela ricorre e se soddisfa i requisiti contrattuali vigenti.

  1. IL CONGEDO STRAORDINARIO: NON È UN PERMESSO 104 DI LUNGA DURATA

Altro istituto fondamentale è il congedo straordinario per assistenza a familiari con disabilità grave, disciplinato dall’articolo 42, comma 5 e seguenti, del D.Lgs. 151/2001.

Può arrivare complessivamente fino a due anni nell’arco della vita lavorativa, secondo le condizioni e l’ordine di priorità stabiliti dalla legge.

È quindi cosa completamente diversa dai tre giorni mensili.

Può essere fruito anche in maniera frazionata secondo la disciplina vigente.

  1. CHI PUÒ CHIEDERE IL CONGEDO STRAORDINARIO

La legge stabilisce un preciso ordine di priorità fra i familiari aventi diritto.

La disciplina comprende, nelle condizioni previste:

coniuge convivente;

parte dell’unione civile convivente;

convivente di fatto;

genitori;

figli conviventi;

fratelli o sorelle conviventi;

e, nei casi previsti, ulteriori parenti o affini conviventi.

L’ordine non può essere liberamente scelto dal dipendente: occorre verificare se il soggetto collocato prima nell’ordine previsto dalla legge sia presente e nelle condizioni indicate dalla normativa.

  1. CONVIVENZA: QUANDO È IMPORTANTE

Per il congedo straordinario il requisito della convivenza assume particolare importanza per diverse categorie di beneficiari.

È un altro punto da non confondere con la disciplina ordinaria dei tre giorni mensili.

Permessi mensili e congedo straordinario sono infatti due istituti distinti, con requisiti che non coincidono integralmente.

  1. PERMESSI 104 E CONGEDO STRAORDINARIO POSSONO COESISTERE?

Sì, la normativa attuale consente che, per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave, possano essere riconosciuti a lavoratori diversi sia i permessi dell’articolo 33 sia il congedo straordinario, purché utilizzati alternativamente e non negli stessi giorni, nel rispetto delle condizioni previste.

Anche qui la vecchia idea di un unico familiare che monopolizza necessariamente ogni forma di assistenza non corrisponde più alla disciplina dei permessi introdotta dal 2022.

  1. ABUSO DEI PERMESSI: IL DIRITTO NON È UNA GIORNATA DI FERIE

La tutela della persona con disabilità è molto forte proprio perché risponde a un’esigenza costituzionalmente rilevante.

Ma il permesso deve essere utilizzato per la finalità assistenziale prevista dalla legge.

Un utilizzo fraudolento può produrre conseguenze:

disciplinari, economiche e, nei casi più gravi, anche ulteriori responsabilità previste dall’ordinamento.

D’altra parte, assistenza non significa necessariamente trascorrere ogni minuto materialmente accanto alla persona assistita.

La situazione concreta deve essere valutata secondo la finalità assistenziale del beneficio e la giurisprudenza applicabile.

  1. COSA DEVE COMUNICARE IL DIPENDENTE

Il lavoratore deve presentare la documentazione necessaria secondo la procedura prevista e comunicare le eventuali variazioni delle condizioni che incidono sul diritto.

Per esempio:

cessazione della condizione prevista;

modifica delle condizioni familiari rilevanti;

ricovero a tempo pieno quando incidente sul beneficio;

revisione o modifica della certificazione;

altre circostanze che facciano venir meno i requisiti dichiarati.

Il diritto alla 104 non significa quindi che una pratica amministrativa, una volta aperta, rimanga immutabile per sempre.

  1. INVALIDITÀ CIVILE E COLLOCAMENTO MIRATO

L’altro grande capitolo riguarda la Legge 68/1999.

Per le persone in età lavorativa con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, la legge disciplina il collocamento mirato.

Il collocamento mirato non coincide con i permessi della Legge 104.

È un sistema finalizzato a favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità attraverso una valutazione delle capacità lavorative e delle caratteristiche dei posti disponibili.

  1. INVALIDITÀ SUPERIORE AL 50%: CONGEDO PER CURE

I lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, alle condizioni stabilite dalla normativa, possono fruire ogni anno di un congedo per cure fino a trenta giorni, anche frazionato.

Le cure devono essere connesse all’infermità invalidante riconosciuta.

Anche questo istituto non deve essere confuso con:

permessi 104;
malattia ordinaria;
congedo straordinario biennale.

Sono istituti differenti.

  1. INVALIDITÀ SUPERIORE AL 74% E BENEFICIO CONTRIBUTIVO

Un’altra tutela spesso poco conosciuta riguarda determinati lavoratori con invalidità superiore al 74%.

La normativa riconosce, a domanda e alle condizioni previste, due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, fino al limite massimo complessivo di cinque anni.

È un beneficio previdenziale.

Non equivale a cinque anni di anticipo pensionistico automatico: deve essere valutato nell’ambito della posizione contributiva individuale.

  1. LA GRANDE NOVITÀ DEL 2026: LA RIFORMA DELLA DISABILITÀ

Il sistema sta attraversando una trasformazione profonda con il D.Lgs. 62/2024.

La riforma modifica progressivamente terminologia, procedimento di accertamento e valutazione della condizione di disabilità.

Nel 2026 la nuova procedura è ancora in fase di progressiva sperimentazione territoriale.

Dal 1° marzo 2026 la sperimentazione è stata estesa ad altre 40 province, tra cui Catania, Caltanissetta, Messina, Milano, Roma e Torino.

Nei territori interessati, una delle principali innovazioni consiste nell’avvio del procedimento attraverso il certificato medico introduttivo trasmesso telematicamente all’INPS, senza la tradizionale successiva domanda amministrativa.

L’INPS assume un ruolo centrale nel nuovo procedimento di valutazione.

La riforma è destinata ad entrare a regime nazionale secondo il calendario stabilito dalla normativa.

Per questo motivo nel 2026 non è prudente pubblicare una sola procedura identica per tutta Italia senza verificare se la provincia interessata appartenga o meno alla sperimentazione.

  1. IL CASO SICILIA: ATTENZIONE ALLA PROVINCIA

Questo aspetto interessa direttamente molti lettori Aetnanet.

La nuova procedura non è stata introdotta contemporaneamente in tutta la Sicilia.

Palermo era già entrata nella precedente fase sperimentale dal 30 settembre 2025.

Dal 1° marzo 2026 sono entrate, tra le altre, Catania, Caltanissetta e Messina.

Di conseguenza, nel corso del 2026, la procedura concreta di riconoscimento può dipendere anche dalla provincia interessata.

È una novità che scuole, patronati e lavoratori devono conoscere.

  1. COSA DEVE GUARDARE DAVVERO LA SEGRETERIA NELLA PRATICA

Davanti a una richiesta, la prima domanda non dovrebbe essere:

“Quanta invalidità ha?”

Bisogna invece individuare:

  1. quale beneficio viene richiesto;
    2. quale certificazione lo giustifica;
    3. se è richiesta la condizione di gravità;
    4. se il dipendente richiede il beneficio per se stesso o per assistere un’altra persona;
    5. quale rapporto esiste con l’assistito;
    6. se ricorrono gli ulteriori requisiti previsti per quello specifico istituto.

Questa semplice sequenza evita gran parte della confusione amministrativa.

  1. QUALE PERMESSO DEVO CHIEDERE? LA MAPPA AETNANET

Ho una disabilità grave riconosciuta e sono lavoratore dipendente: verificare i permessi previsti dall’art. 33 della Legge 104 per il lavoratore stesso.

Assisto un familiare con disabilità grave: verificare i tre giorni mensili ex art. 33, comma 3.

Sono ATA e possiedo i requisiti per i tre giorni: il CCNL consente anche la fruizione oraria fino a 18 ore mensili.

Devo assistere a lungo un familiare con disabilità grave: verificare il congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001.

Ho invalidità superiore al 50% e devo sottopormi a cure legate alla patologia invalidante: verificare il congedo per cure fino a 30 giorni.

Ho invalidità superiore al 45% e cerco lavoro: verificare i requisiti per il collocamento mirato ex Legge 68/1999.

Ho invalidità superiore al 74%: verificare anche l’eventuale beneficio contributivo previsto dalla legge.

Questa è probabilmente la parte più importante dell’intero dossier:

non esiste “il permesso della 104”.

Esistono diversi diritti, permessi e congedi, ciascuno con una propria fonte normativa e con propri requisiti.

  1. CINQUE ERRORI DA NON COMMETTERE

“Ho il 100% di invalidità, quindi automaticamente ho i tre giorni.”
Falso: bisogna verificare il riconoscimento richiesto dalla Legge 104.

“Due familiari con diritto alla 104 hanno tre giorni ciascuno per la stessa persona.”
Falso: possono alternarsi, ma resta il limite complessivo di tre giorni mensili per lo stesso assistito.

“Il dirigente può negare la 104 perché non riesce a trovare il supplente.”
Non in questi termini: quando sussistono i requisiti, si tratta di un diritto previsto dalla legge.

“I tre giorni possono sempre essere trasformati in 18 ore.”
Falso: nella scuola bisogna distinguere, in particolare, la disciplina contrattuale prevista per il personale ATA.

“Permessi 104, congedo straordinario e precedenza nei trasferimenti sono la stessa tutela.”
Falso: sono istituti differenti, regolati da disposizioni differenti.

  1. LA DOMANDA DEL GIORNO

“Ho l’invalidità civile: posso chiedere i tre giorni di Legge 104?”

Non necessariamente.

La percentuale di invalidità civile, da sola, non basta.

Per i tre giorni mensili occorre verificare che sia stata riconosciuta la specifica condizione di disabilità grave richiesta dall’articolo 33 della Legge 104/1992.

Per questo non bisogna fermarsi al numero — 67%, 74%, 80%, 100% — ma leggere che cosa è stato effettivamente riconosciuto nel verbale.

È proprio questa distinzione che consente a lavoratore, dirigente scolastico e segreteria di individuare il beneficio corretto.

📌 RIFERIMENTI NORMATIVI ESSENZIALI

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – legge-quadro in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone con disabilità; particolare rilievo agli artt. 3 e 33.

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – disciplina dei congedi e, in particolare, del congedo straordinario per assistenza a familiari con disabilità grave.

Legge 12 marzo 1999, n. 68 – diritto al lavoro delle persone con disabilità e collocamento mirato.

D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119 – disposizioni in materia di congedi, aspettative e permessi.

D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105 – modifiche alla disciplina dei permessi e superamento del referente unico per i permessi ex art. 33.

D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62 – riforma della definizione e della valutazione della condizione di disabilità.

CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024 – disciplina contrattuale applicabile al personale scolastico, con particolare riferimento ai permessi previsti da disposizioni di legge.

CCNI mobilità vigente – da consultare separatamente quando il riconoscimento della disabilità viene invocato ai fini di precedenze, trasferimenti e graduatorie interne.

🌐 Fonti consultate e metodo redazionale Aetnanet

Fonti principali: Legge 104/1992; D.Lgs. 151/2001; Legge 68/1999; D.Lgs. 119/2011; D.Lgs. 105/2022; D.Lgs. 62/2024; CCNL Istruzione e Ricerca; disposizioni INPS in materia di invalidità civile, disabilità, permessi e congedi.

Precedenti della Banca Dati Aetnanet: materiali relativi ai diritti del personale scolastico, permessi, assenze, mobilità, disabilità, rapporto di lavoro e trattamento previdenziale.

Fonti di verifica: INPS, Ministero dell’Istruzione e del Merito, ARAN, Normattiva e documentazione istituzionale.

Aetnanet utilizza notizie, quesiti e problematiche emerse nel dibattito scolastico come punto di partenza per approfondimenti autonomi, verificando gli istituti attraverso fonti legislative, contrattuali e istituzionali. Il presente Servizio Speciale ha finalità informativa e ricostruttiva generale; per le singole situazioni occorre verificare il verbale, la posizione personale e la normativa applicabile al caso concreto.

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