La sostituzione dei commissari agli esami di Stato è regolata dall’art. 9, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 9 del 26 gennaio 2006 e va effettuata seguendone le prescrizioni.
Nel caso in questione, il dirigente scolastico designa nell’ordine “un docente della stessa materia dello stesso corso o di altra classe di diverso corso o un docente di altra materia d’esame della stessa classe o dello stesso corso o di altra classe di diverso corso del medesimo istituto, anche se il docente prescelto svolge detta funzione in altra commissione della stessa sede”.
Qualora ciò non si renda possibile, si ritiene legittimo il ricorso al supplente che ha sostituito l’assente nella classe fino allo scrutinio finale. Ciò viene altresì previsto dallo stesso comma 3 dell’art. 9 del D.M. citato, che contempla come ultima opzione quella di designare “un docente compreso nella graduatoria d’istituto della stessa materia del commissario da sostituire”.


