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Sostegno

IL DOCENTE DI SOSTEGNO DEVE OBBLIGATORIAMENTE PARTECIPARE ALLA GITA?

Scuola primaria, gita di un giorno. Il bambino “disabile” (solo un lieve ritardo nell’apprendimento) partecipa alla gita. L’insegnante di sostegno è “obbligato” a partecipare? si tenga conto che l’insegnante in questione il pomeriggio dello stesso giorno deve frequentare il corso di formazione per neo-assunti in ruolo, quindi potrebbe anche arrivare tardi all’incontro delle 15:00 (che è a circa 80 km dalla scuola)

La scuola ha organizzato un viaggio di istruzione o un’uscita didattica. Questo significa che il Consiglio di Classe, rispetto alla decisione in merito ai viaggi o alle uscite (criteri , modalità) adottata dal Consiglio di Istituto e recepita dal Collegio dei docenti, deve avere deliberato l’effettuazione del viaggio quale attività inclusa nella offerta formativa. La delibera vincola tutti i componenti del consiglio di classe alla realizzazione della attività prevista e, come si sa (Art. 5 Titolo I del D.L. 297/94), il docente di sostegno fa parte a pieno titolo del Consiglio di Classe.

E’ al momento della delibera che deve essere annotata ai fini organizzativi della scuola una motivata e riconosciuta impossibilità personale a fungere da accompagnatore. Per il potere vincolante della delibera verso tutti i docenti, il docente di sostegno non può genericamente rifiutarsi e quanto meno dichiararsi genericamente “non disponibile” al servizio; può far presente, in maniera riservata e con motivazione, un impedimento valido: in questo caso non sarà coinvolto nell’accompagnamento anche se, per garantire il diritto allo studio dell’alunno, dovrà comunque provvedersi a designare un qualificato accompagnatore nonché a predisporre ogni altra misura di sostegno (C.M. 291/92, art. 8, comma 2).

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