L’art. 34 del CCNL/2003 finalizza la mancata ripresa dell’insegnamento nelle sue classi al docente che rientri dopo il 30 aprile a seguito di un periodo di assenza continuativa di almeno 150 giorni (ridotto a 90 nelle classi terminali) all’esigenza della garanzia della “continuità didattica”. La detta norma prescinde dalla valutazione se il periodo di servizio del supplente sia stato “sufficientemente” lungo tale da meritare o meno di essere interrotto. Propone un termine di garanzia per gli allievi sullo stop al cambiamento dei docenti verso il termine dell’anno, quando si provvede anche alla valutazione finale.
D’altra parte, nel caso specifico, una continuità con il docente subentrato il 6 marzo comunque esiste ed impedisce che possa essere interrotta, con un ulteriore disagio per gli allievi che nell’anno scolastico in corso non hanno mai visto la docente titolare.
Si ritiene pertanto che il dirigente dovrà prorogare fino al termine delle lezioni, aggiungendo le giornate di scrutinio, il contratto di lavoro a tempo determinato col supplente.


