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Lavoro

Cassazione: malattia e compatibilità con altro lavoro

Con la
sentenza n. 586 del 15 gennaio 2016, la Corte di Cassazione ha
affermato la legittimità di un licenziamento disciplinare dovuto al
fatto che il lavoratore, pur stando in malattia, abbia prestato
costantemente attività lavorativa in favore di terzi.
I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come non vi sia di per
sé un divieto allo svolgimento di attività lavorative in favore di
terzi durante la malattia, tranne nel caso in cui l’ulteriore attività
sia in concorrenza con il proprio datore di lavoro e/o possa aggravare
la patologia in essere, ritardando, così, il rientro del lavoratore in
azienda.
Spetta, comunque, al lavoratore dimostrare:

  • che il lavoro è compatibile con la patologia sofferta;
  • che non risulta compromesso il corretto recupero delle energie
    fisiche e psichiche.

Dottrina per il
Lavoro