Il 17 luglio 2013
i sindacati della scuola [FLC CGIL – CISL SCUOLA – UIL SCUOLA – SNALS
CONFSAL – GILDA UNAMS] hanno scritto al ministro Carrozza e ai vertici
del MIUR in quanto “credono che Il
Governo e il Parlamento debbano avviare un grande confronto con le
scuole, le Organizzazioni sindacali, le Associazioni professionali e
tutti i soggetti interessati affinché
si giunga quanto prima al riordino complessivo degli Organi Collegiali
scolastici che risalgono ormai al 1974 e che sono inadeguati alle
esigenze della scuola dell’Autonomia”.
Una tesi che non possiede alcun fondamento scientifico, un’idea
estranea al sistema di regole in cui la scuola è immersa, una
sollecitazione senza prospettiva, una proposta elaborata senza aver
ricercato e individuato le cause del fallimento dei decreti delegati.
Una richiesta che sembra formulata per cavalcare l’onda, per carpire il
consenso, per ottenere un posto al tavolo delle decisioni.
L’art. 1 del DPR 275/99 definisce la natura e gli scopi dell’autonomia
scolastica “sostanziandola nella
progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione,
formazione e istruzione”.
Sorprendente il fatto che le organizzazioni sindacali, unitariamente,
abbiano espresso un giudizio definitivo prescindendo dalla verifica
della congruità tra la natura e gli scopi dell’autonomia scolastica e
la riformulazione dei decreti delegati [T.U 297/1994].
Altrettanto singolare il mancato accertamento della funzionalità della
struttura decisionale delle scuole introdotta dalla legge del 74
rispetto all’ideazione, alla realizzazione e al controllo delle
attività educative, formative, dell’istruzione.
sequenza formazione-educazione-istruzione
è l’architrave dei decreti delegati
Si tratta di un’applicazione del postulato: l’individuo
trova la propria identità all’interno della società di cui è
parte.
Questa l’origine della struttura organizzativa che attribuisce al
– consiglio
di istituto il mandato di gestire il rapporto scuola-società
[formazione] “elaborando e adottando
gli indirizzi generali” esprimendoli in termini di competenze
generali. L’organismo ha inoltre il compito di deliberare i
“criteri generali della
programmazione educativa”;
– collegio
dei docenti la “cura della
programmazione dell’azione educativa” che consiste nella
definizione dei traguardi sotto forma di capacità [art. 2 legge
53/2003] e nel governo del servizio attraverso la “valutazione periodica dell’andamento
complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in
rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo,
ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività
scolastica”;
– consiglio
di classe la responsabilità dell’istruzione garantendo la
convergenza di tutti gli insegnamenti verso i traguardi indicati dal
collegio.
continuità decreti delegati .. autonomia delle istituzioni scolastiche
Sarebbe stato sufficiente che le organizzazioni sindacali navigassero
in rete per prendere visione di
“Coraggio! Organizziamo le scuole”;
“Valutare la democraticità d’una scuola”;
“Autonomia .. a sinistra! … Regolamenti di riordino ..
a destra!”;
“Onorevole
ministro Maria Chiara Carrozza, non dimentichi d’esser donna di
scienza!”;
“Quale formazione per i dirigenti scolastici?”
per inquadrare correttamente la questione, per garantire l’incisività
del servizio, per ridar la dignità perduta al lavoro del docente.
Enrico Maranzana
zanarico@yahoo.it


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