La scriventeOrganizzazione Sindacale, visto
– il D.M. LLPP 18 dicembre 1975 Norme tecniche aggiornate relative
all’edilizia scolastica, in particolare il punto 3.1 Caratteristiche
degli spazi relativi all’unità pedagogica e le Tabelle 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 e 12 che prevedono
rispettivamente: un’altezza minima di cm 300 per gli Spazi per l’unità
pedagogica (classe) e gli indici standard di superficie netta per attività normali di m2 1,80/alunno per la scuola
materna, elementare e media e m 2 1,96/alunno per le scuole secondarie
superiori di 2° grado;
– il D.M. Interno 26 agosto 1992 Norme di prevenzione incendi per
l’edilizia scolastica, in particolare i punti:
– 5.0. Affollamento, che fissa il massimo affollamento ipotizzabile in
26 persone/aula;
– 5.6. Numero delle uscite, che prevede per aule con più di 25 persone
presenti una larghezza delle porte di almeno m 1,20, con apertura nel
senso dell’esodo senza che ciò riduca la larghezza utile dei corridoi;
– la L. 23/1996 Norme per l’edilizia scolastica, in particolare l’art.
5 comma 3 che conferma la vigenza del D.M. 18
dicembre 1975 fino a quando le regioni non approveranno ulteriori
specifiche norme tecniche;
– ai sensi del punto 5 del D.M. 26/8/1992, qualora il numero delle
persone (studenti più personale) effettivamente
presenti nelle aule fosse superiore all’affollamento calcolato in
applicazione del D.M. 18/12/1975, l’indicazione del
numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata
sotto la responsabilità del Dirigente scolastico;
– ai sensi del punto 14 del D.M. 26/8/1992, nei casi in cui per
particolari motivi tecnici o per speciali esigenze
funzionali, non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni
contenute nella normativa antincendio, il Dirigente
scolastico può avanzare motivata richiesta di deroga, corredata di
grafici e della relazione di un tecnico abilitato che
illustri le caratteristiche dell’edificio e le misure alternative
proposte al fine di garantire un grado di sicurezza
equivalente a quello previsto dalle norme a cui si intende derogare;
– ai sensi del D.P.R. 37/1998 e dell’art. 5 del D.M. Interno 4 maggio
1998 l’eventuale richiesta di deroga redatta dal
Dirigente scolastico deve specificatamente contenere, tra l’altro:
– le disposizioni normative alle quali si chiede di derogare;
– la specificazione dei vincoli esistenti che comportano
l’impossibilità di ottemperare alle suddette disposizioni, tra i
quali non possono contemplarsi i Decreti per la formazione delle classi
o sezioni;
– una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata
osservanza delle disposizioni cui si intende
derogare e delle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare
il rischio aggiuntivo;
– l’art. 2 comma 2 lett. f) del Dpr 81/2009 (“Le dotazioni organiche
complessive sono definite … in base … alle
caratteristiche dell’edilizia scolastica”) e, per ultima, la CM 25/2012
(“Particolare attenzione dovrà essere riservata alle condizioni di
disagio legate a specifiche situazioni locali, riguardanti … la
limitata capienza delle aule, il rispetto delle norme sulla
sicurezza,”) ribadiscono il rispetto dei vincoli di sicurezza e di
affollamento fissati dalla su citata normativa, nonché dai
pronunciamenti di diversi Tribunali Amministrativi;
il Direttore Generale dell’U.S.R. Sicilia e i Dirigenti Scolastici,
responsabili della sicurezza come datori di lavoro, dal formare classi
o sezioni con un numero di alunni incompatibile con la capienza dei
locali a disposizione, innalzando così il livello di rischio per gli
alunni e il personale scolastico mettendone a repentaglio la sicurezza,
e li si invita altresì ad indirizzare le proprie azioni tenendo
presente che, secondo il DLgs 81/2008, la scuola sarebbe il luogo
privilegiato per promuovere la cultura della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro.
Con riserva di ogni altro eventuale atto anche di natura giudiziale a
tutela della sicurezza e della salute degli studenti e del personale
scolastico.
per i Cobas Scuola Sicilia
carmelolucchesi@libero.it


