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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
TITOLO I – COMPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE
ART. 1 (POSTI DI INSEGNAMENTO E CLASSI DI CONCORSO – POSTI DI PERSONALE EDUCATIVO) Ai sensi del Regolamento adottato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201 – in relazione ai periodi di vigenza stabiliti dal comma 5 dell’art. 5 e per effetto delle domande da presentarsi negli anni scolastici successivi al primo di cui ai commi 9,10,11 e 12 del medesimo art. 5 – le graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per l’a.s. 2005/2006 sono costituite – per ciascun posto di insegnamento, classe di concorso e posto di personale educativo – come segue. GRADUATORIE DI PRIMA FASCIA
Le graduatorie di prima fascia per l’a.s. 2005/2006 risultano già definite in adempimento delle disposizioni di cui all’art. 10 del Decreto dirigenziale 31 marzo 2005 , relativo all’integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo per il biennio scolastico 2005/2007. GRADUATORIE DI SECONDA FASCIA In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell’art.5 del D.M. n.201/2000, che prevedono l’inserimento in coda degli aspiranti già inclusi che chiedono nuove scuole e l’inclusione in ulteriore coda dei nuovi aspiranti, le graduatorie di 2^ fascia sono composte dagli eventuali aspiranti abilitati non inclusi in graduatoria permanente, ordinati nel modo seguente: 1° blocco: aspiranti che permangono nella seconda fascia della scuola in cui figuravano nel precedente a.s. 2004/2005, graduati secondo il punteggio già acquisito; 2° blocco: aspiranti già inclusi nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per l’a.s. 2004/2005, sia nella stessa che in altra provincia, che si inseriscono nella scuola per la prima volta nell’a.s. 2005/2006, graduati secondo il punteggio già acquisito; 3° blocco: nuovi aspiranti, graduati in base alla tabella di valutazione annessa al D.M. n. 201/2000, secondo il punteggio spettante per i titoli, dichiarati nel modulo di domanda, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al successivo art. 4. GRADUATORIE DI TERZA FASCIA In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell’art.5 del D.M. n. 201/2000, che prevedono l’inserimento in coda degli aspiranti già inclusi che chiedono nuove scuole e l’inclusione in ulteriore coda dei nuovi aspiranti, le graduatorie di 3^ fascia sono composte dagli aspiranti forniti del solo titolo di studio di accesso, ordinati nel modo seguente: 1° blocco: aspiranti che permangono nella terza fascia della scuola in cui figuravano il precedente a.s. 2004/2005, graduati secondo il punteggio già acquisito; 2° blocco: aspiranti già inclusi nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per l’a.s. 2004/2005, sia nella stessa che in altra provincia, che si inseriscono nella scuola per la prima volta nell’a.s. 2005/2006, graduati secondo il punteggio acquisito; 3° blocco: nuovi aspiranti, graduati in base alla tabella di valutazione annessa al D.M. n. 201/2000, secondo il punteggio spettante per i titoli, dichiarati nel modulo di domanda, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al successivo art. 4. ART. 2 (ELENCHI DI SOSTEGNO E INSEGNAMENTI NELLE SCUOLE SPECIALI) In ciascuna scuola sono costituiti elenchi per le attività didattiche di sostegno agli allievi in situazione di handicap secondo le disposizioni di cui all’art. 12 del D.M. del 28 luglio 2004, tenendo conto, per quanto riguarda gli elenchi di sostegno tratti dalla seconda e terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, dei medesimi criteri di priorità illustrati nel precedente art. 1. Secondo le specifiche disposizioni di cui al medesimo art. 12 del D.M. 28 luglio 2004 si opera per le graduatorie relative agli insegnamenti delle scuole speciali per non vedenti e sordomuti. TITOLO II – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ART. 3 (IPOTESI PREVISTE) L’assetto delle graduatorie per l’a.s. 2005/2006, così come specificato nel precedente titolo I, viene definito in due fasi: 1) la prima, già attivata ai sensi dell’art. 10 del Decreto dirigenziale 31 marzo 2005, riguarda gli aspiranti inclusi in graduatoria permanente che hanno avuto facoltà, anche per gli insegnamenti per i quali non hanno titolo ad essere inclusi in graduatoria permanente, di esprimere ex novo le loro opzioni per quanto riguarda la provincia e le sedi prescelte per l’inclusione in graduatorie di circolo e di istituto. 2) La seconda, rivolta agli altri aspiranti non inclusi in graduatoria permanente ed attivata con la presente circolare, per realizzare le ipotesi previste dal comma 10, dell’art. 5, del D.M. n. 201/2000 e cioè: PER GLI ASPIRANTI GIÀ INCLUSI NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI SECONDA E TERZA FASCIA PER L’A.S. 2004/2005: a) possibilità di integrare il numero delle scuole fino al massimo previsto (Mod.A);
PER GLI ASPIRANTI NON INCLUSI NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO PER L’A.S. 2004/2005: d) possibilità di presentazione di domanda d’insegnamento (Mod. D). Rientra in quest’ultima categoria di nuovi aspiranti anche il personale già incluso in graduatorie di circolo e di istituto che intenda presentare domanda per nuovi insegnamenti. ART. 4 (TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINI PER IL POSSESSO DEI REQUISITI E DEI TITOLI VALUTABILI) Per ciascuna delle ipotesi specificate ai punti a, b, c, d, del precedente art. 3 sono predisposti e allegati alla presente circolare appositi moduli di corrispondente tipologia. ART. 5 (TITOLI DI ACCESSO ALLE FASCE DELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO) 1. Ai sensi dell’art. 5 comma 3 del Regolamento hanno titolo all’inclusione nelle seguenti fasce delle graduatorie di circolo e d’istituto: – Prima fascia: gli aspiranti inseriti in graduatoria permanente per il medesimo posto o classe di concorso, cui è riferita la graduatoria di circolo o d’istituto, secondo le modalità di cui all’art. 5, comma 4, del Regolamento. – Seconda fascia: gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria permanente, forniti, relativamente alla graduatoria di circolo o d’istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità conseguite a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti, ovvero a seguito di superamento dell’esame finale di Stato al termine del corso svolto nelle scuole di specializzazione di cui all’art. 4 della legge 19 novembre 1990 n. 341. Sono, altresì, inseriti in tale fascia, coloro che hanno ottenuto il riconoscimento professionale, ai sensi delle Direttive comunitarie 89/48 e 92/51. La laurea in scienze della formazione primaria per l’indirizzo di scuola materna ha valore abilitante e dà titolo all’inclusione nella graduatoria di scuola per l’infanzia. – Terza fascia: gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto. a) Posti di insegnamento di scuola dell’infanzia (già scuola materna): e) Posti di personale educativo: 2. I titoli di studio conseguiti all’estero sono validi, ai fini dell’accesso, solo se siano stati già dichiarati equipollenti al corrispondente titolo italiano, ai sensi degli artt. 170 e 332 del T.U. della legge sull’istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 e, ai fini dell’attribuzione del punteggio come altri titoli, di cui alla lett. C, comma 1 della tabella di valutazione annessa al Regolamento emanato con D.M. n. 201/2000, se siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana. 3. Gli aspiranti che producano domanda per effetto del possesso di laurea specialistica che, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2005, preveda, ai fini dell’accesso alla classe di concorso, il superamento di uno specifico percorso didattico attestato dal prescritto elenco dei settori scientifico-disciplinari e relativi crediti (CFU), devono riportare in regime di autocertificazione sul modulo di domanda, integrato, nel caso, anche con foglio a parte, le medesime indicazioni contenute, al riguardo, nel relativo certificato rilasciato dall’Università dove hanno conseguito il titolo. Tale certificazione deve essere, pertanto, in possesso degli interessati al momento di compilazione delle domande anche ai fini dei previsti controlli esperibili ai sensi degli articoli 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari, in materia di documentazione amministrativa. ART. 6 (VALUTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE DI LEVA E SERVIZI ASSIMILATI)
Si richiama l’attenzione, per i conseguenti adempimenti nei casi di aspiranti che richiedano la valutazione del servizio militare di leva ai sensi delle disposizioni di cui alla nota n. 10 in calce alla tabella dei titoli allegata al D.M. 25 maggio n. 201, sulla Sentenza del Consiglio di Stato n. 1453/04 che si è espresso nel senso che il periodo svolto in servizio di leva comporta l’attribuzione di massimo 12 punti a prescindere dal fatto che detto servizio investa due anni scolastici.
ART. 7 (SITUAZIONI PARTICOLARI DI ASPIRANTI GIÀ PRESENTI NELLE GRADUATORIE DI PRIMA FASCIA) Sia gli aspiranti che hanno presentato domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali per titoli di Trento (con eccezione di quelli aventi titolo a figurare in graduatorie permanenti di due province) sia gli aspiranti cancellati dalle graduatorie permanenti per mancata presentazione di domanda ai sensi dell’art.1, comma 2, del D.D.G. del 31 marzo 2005, non hanno più titolo a figurare nelle graduatorie permanenti per il biennio scolastico 2005/6 e 2006/7 e, conseguentemente, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art.5 del D.M. n. 201/2000, non hanno più titolo a figurare nelle graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia, ma possono essere inclusi solo nelle medesime graduatorie di seconda e terza fascia.
ART. 8 (DISPOSIZIONI DI RINVIO) Per gli aspetti generali relativi all’espletamento della presente procedura che non trovano esplicita trattazione nella presente circolare, rimangono valide le corrispondenti disposizioni impartite per l’a.s. 2004/2005, in occasione della costituzione, per il primo anno del triennio 2004/2006, delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, col D.M. 28 luglio 2004. IL DIRETTORE GENERALE
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