Vai al contenuto
Domenica 12 Luglio 2026 | Informazione, comunità e innovazione per la scuola. Dal 1998 la scuola italiana in rete.
Informazione, comunità e innovazione per la scuola. Dal 1998 la scuola italiana in rete.
11.169 utenti registrati · 704 mln di pagine viste
Mobilità

CCNI sottoscritto il 29.2.2012 sulla mobilità del personale, educativo ed ATA per l’a.s. 2012/2013. Chiarimento su mobilità interprovinciale.Prot. n. AOODGPER 2218 Roma 27/03/201

Sono pervenuti a questo Ufficio numerosi quesiti in merito all’introduzione nell’art. 2, comma 2 del CCNI citato in oggetto del divieto per il personale docente ed educativo, assunto a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2011/12 o successivi, di partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un quinquennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo, in applicazione dell’art. 9 comma 21 della legge n. 106/11, e in merito alla contestuale esclusione dall’applicazione della suddetta norma per il personale docente ed educativo di cui all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del CCNI, previo possesso dei requisiti previsti in tali punti da attestare con le modalità e le documentazioni richieste nell’ art. 9 del contratto stesso. In particolare i quesiti riguardano il raffronto di tale norma con l’art. 7, comma 1, punto V, terz’ultimo capoverso, in cui anche per l’a.s. 2012/13 è ribadita l’esclusione dal diritto di precedenza nei trasferimenti interprovinciali per il personale che assiste un genitore in situazione di gravità (riservando questo diritto esclusivamente alle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria).

Al riguardo, si fa notare che non sussiste alcuna contraddizione tra le due disposizioni del predetto contratto. Infatti l’una si riferisce alla possibilità per il personale interessato rientrante nella categoria di cui all’art. 7, comma 1, punto V) del CCNI, ivi compreso quello che assiste un genitore con grave disabilità, di partecipare ai trasferimenti per altra provincia senza dover rispettare il vincolo quinquennale imposto dalla L. 106/11 (o anche il già esistente vincolo triennale imposto dalla L. 124/99), l’altra invece attiene all’impossibilità per la stessa categoria di personale, di usufruire, all’atto della presentazione della domanda di trasferimento interprovinciale, della precedenza sulle altre categorie di personale. 

il direttore generale
f.to Luciano Chiappetta