COME DEVE COMPORTARSI IL SUPPLENTE TEMPORANEO?
Iniziamo bene l’anno. Informiamoci in modo capillare sul comportamento che deve tenere il supplente temporaneo durante il suo faticoso e frastagliato anno scolastico…onde evitare di finire sugli scogli! Le notizie sono gentilmente fornite dalla Gilda.
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1.Le graduatorie da utilizzare. Il dirigente scolastico dovrà comunque utilizzare le graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento di supplenze finalizzate alla sostituzione del personale docente temporaneamente assente ( supplenze dette brevi e saltuarie) e per la copertura di posti d’insegnamento resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre) Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza, utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo il criterio della viciniorità e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici. 2.Supplenze brevi e saltuarie. Il dirigente scolastico è autorizzato a ricorrere a una supplenza breve e saltuaria solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio d’insegnamento e dopo aver provveduto, utilizzando anche la flessibilità dell’organizzazione dell’orario didattico, alla sostituzione del docente assente con docenti in servizio nella scuola. Nella scuola elementare: la sostituzione del docente che si assenta fino ad un massimo di 5 giorni avviene nelle ore di contemporaneità non impegnate per le attività programmate dal collegio dei docenti nell’ambito del modulo o del plesso di assegnazione e nell’orario d’insegnamento programmato per ciascun insegnante, eventuali adattamenti e modificazioni dell’orario sono possibili nei limiti previsti dalla contrattazione d’istituto. (art. 4 comma 2 CCNI del 25.6.2004). Nella scuola secondaria: si può provvedere alla sostituzione del docente assente utilizzando, in coerenza con il piano dell’offerta formativa, i docenti in servizio nella scuola anche oltre il limite di 11 giorni, previsto dalle vigenti disposizioni e fino a un massimo di 15 giorni. Le conseguenti economie concorrono ad incrementare il fondo d’istituto. Per la sostituzione del docente con un orario d’insegnamento strutturato su più scuole (titolare su c.o.e.), ciascuna scuola procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza ( comma 5 art. 7 DM n. 201 del 25.5.2000). 3.La revoca di una supplenza breve e saltuaria. La nomina di una supplenza breve e saltuaria, sensi dell’art. 521 comma 5 del Decreto Legislativo 297/1994, potrà essere revocata in qualsiasi momento qualora venga meno la necessità che l’ha determinata e comunque si debba procedere, per un’esigenza sopravvenuta, all’utilizzazione di altro docente con contratto a tempo indeterminato ovvero con contratto a tempo determinato avente titolo al mantenimento in servizio. 4.La convocazione per la stipula del contratto a tempo determinato, norme procedurali. Il D.M. 103/2001 all’art. 12 prevede la convocazione puntuale dell’insegnante destinatario della supplenza. Nel caso di mancata trasmissione del fonogramma ( per mancata risposta), è necessario procedere alla convocazione per telegramma. Nella comunicazione di proposta di assunzione deve essere indicato: Il telegramma ( obbligatorio per le supplenze di almeno 30 gg.) deve essere inoltrato con un preavviso di almeno tre giorni rispetto alla data di convocazione e sarà necessario indicare che l’aspirante ha facoltà di accettare la supplenza oltre con la sua presenza a scuola nel giorno e nell’ora indicati, anche con accettazione telegrafica o via fax, che deve pervenire entro i termini di convocazione. 5.Mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. Per le supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto: 6.La durata del servizio. Ai fini della durata temporale della supplenza, sono da considerare servizio a tutti gli effetti e sono retribuiti i seguenti giorni ricadenti nel periodo della sua durata: Nel caso un supplente sia chiamato a sostituire un docente assente, che per motivi di organizzazione della scuola e di opportunità didattica svolga l’orario settimanale in meno di sei giorni, tale supplente ha titolo a sei/trentesimi della retribuzione, avendo assolto all’intero orario d’obbligo settimanale stabilito dal contratto di lavoro, (25 ore nella scuola dell’infanzia, 22 nella scuola primaria, 18 ore nella scuola secondaria), prevalentemente questo è il caso dei supplenti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria che prestano servizio dal lunedì al venerdì (5gg.) con l’obbligo però di svolgere le attività d’insegnamento per l’intero orario settimanale. 7.La proroga della supplenza. Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da un solo giorno festivo o da un giorno libero dall’insegnamento ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto. ( art. 7 comma 3 del D.M. n. 201 del 25.5.2000). 8.La conferma della supplenza. Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegue un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio, in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni. (art. 7 comma 4 del D.M. n. 201 del 25.5.2000). 9.Diritto a completamento di orario. L’aspirante al quale è conferita una supplenza ad orario non intero, anche in conseguenza della costituzione di posti d’insegnamento part – time per il personale con contratto a tempo indeterminato, conserva il diritto, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenze, a conseguire il completamento d’orario fino a raggiungere l’orario obbligatorio settimanale d’insegnamento previsto per il personale di ruolo (25 ore nella scuola dell’infanzia, 22 nella scuola primaria, 18 ore nella scuola secondaria). Tale completamento potrà avvenire a condizione che il dirigente scolastico accerti la compatibilità d’orario tra le ore già tenute dal supplente e quelle da conferire come completamento. 10. Divieto di servizi contemporanei. Nello stesso anno scolastico non possono essere prestai servizi di insegnamento contemporaneamente nei diversi ordini di scuola (scuola primaria con scuola secondaria e viceversa) anche nel caso di supplenze tra scuola statale e non statale. 11. Supplenze in scuole ubicate in zona di montagna o in piccole isole. Per le scuole ubicate in zona di montagna o in piccole isole, nei casi di necessità di sostituzione di personale docente assente per periodi non superiori a 15 giorni, le relative supplenze si attribuiscono scorrendo le rispettive graduatorie d’istituto con un criterio di precedenza, operante esclusivamente all’interno di ciascuna fascia della graduatoria d’istituto, nei riguardi degli aspiranti effettivamente residenti nello stesso comune della sede interessata. 12. Accettazione di altra supplenza. Nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 aprile, il docente, che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre, può risolvere anticipatamente la supplenza per accettarne un’altra di durata sino al termine delle lezioni annualmente definito dal calendario scolastico od oltre. Dopo il 30 aprile non sarà più possibile risolvere anticipatamente la supplenza. Il docente, in servizio per una supplenza conferita sulla base delle graduatorie d’ istituto, ha la facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne un’altra attribuita sulla base delle graduatorie permanenti. 13. Rientro del titolare dopo il 30 aprile. Al fine di garantire la continuità didattica, il docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a 150 giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. |
Mi raccomando: fatene tesoro!
Silvana La Porta

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