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ECCO LE ORDINANZE SOSPENSIVE DEL TAR

ECCO LE ORDINANZE SOSPENSIVE DEL TAR


 


Leggiamo, dunque, le ordinanze del TAR che sospendono le graduatorie permanenti. Il motivo dell’ordine perentorio? Il CSA non ha fatto le opportune verifiche riguardo le sedi di montagna…by Silvana La Porta


 


 


Eccole qui le ordinanze del TAR che sospendono le graduatorie permanenti catanesi. In evidenza le parti più significative…


 



 


 


REPUBBLICA  ITALIANA


 


TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE


PER IL MOLISE


CAMPOBASSO


 


SEZIONE  UNICA


 


Registro Ordinanze:257 / 04


                                                                         Registro Generale:            486/2004


 


 


nelle persone dei Signori:


 


CALOGERO PISCITELLO Presidente  


ALBERTO TRAMAGLINI Cons.


RITA TRICARICO Ref. , relatore


 


ha pronunciato la seguente


 


ORDINANZA


 


nella Camera di Consiglio  del 20 Ottobre 2004


 


Visto il ricorso 486/2004  proposto da:


MESSINA ANNUNZIATA


 


rappresentato e difeso da:


RUTA AVV. GIUSEPPE


ROSSI AVV. FABIO


con domicilio eletto in CAMPOBASSO


C/SO VITT. EMANUELE, 23


presso


RUTA AVV. GIUSEPPE  


 


contro


 


MINISTERO DELLA ISTRUZIONE,UNIVERSITA’ E RICERCA   


rappresentato e difeso da:


AVVOCATURA DISTR. DELLO STATO 


con domicilio eletto in CAMPOBASSO


VIA GARIBALDI, 124


presso la sua sede


 


 


DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE –  DIR. GEN. PERS. SCUOLA  


 


CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI CATANIA  


 


e nei confronti di


PRESTIANNI RITA BIAGIA


 


per l’annullamento, previa sospensione della graduatoria permanente per il pesonale docente di III fascia – classe di concorso A043 (“Italiano, Storia ed Educazione Civica, Geografia nella scuola Media”) pubblicata dal Centro Servizi Amministrativi di Catania in data 15/9/2004, nella parte in cui è stato attribuito un doppio punteggio di servizio ai docenti che hanno insegnato in comuni situati oltre i 600 metri di altitudine, senza il previo accertamento, da parte del Centro Servizi Amministrativi, della sussistenza di un effettivo stato di disagio della sede scolastica, ai sensi dell’art. 2 della legge dell’1/3/1957 n. 90, con conseguente ingiusto scavalcamento a danno della ricorrente;


di tutti gli altri atti amministrativi presupposti, conseguenti e comunque connessi.


 


Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;


Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;


Visto l’atto di costituzione in giudizio di:


 


MINISTERO DELLA ISTRUZIONE,UNIVERSITA’ E RICERCA


 


Udito il relatore Ref. RITA TRICARICO  e uditi altresì per la ricorrente l’Avv. G. Ruta e per l’Amministrazione intimata l’Avv. dello Stato G. Albano;


Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;


Tenuto conto che la questione di costituzionalità riferita alla normativa, così come applicata in concreto, presenta profili di non manifesta infondatezza, che saranno esaminati più approfonditamente nel merito;


 


P.Q.M.


 


            accoglie  la suindicata domanda incidentale cautelare.


 


La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.


 


CAMPOBASSO, li 20 Ottobre 2004


 



 


 


REPUBBLICA  ITALIANA


 


TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE


PER IL MOLISE


CAMPOBASSO


 


SEZIONE  UNICA


 


Registro Ordinanze:258 / 04


                                                                         Registro Generale:            487/2004


 


 


nelle persone dei Signori:


 


CALOGERO PISCITELLO Presidente  


ALBERTO TRAMAGLINI Cons.


RITA TRICARICO Ref. , relatore


 


ha pronunciato la seguente


 


ORDINANZA


 


nella Camera di Consiglio  del 20 Ottobre 2004


 


Visto il ricorso 487/2004  proposto da:


AIELLO FRANCESCO + 21


 


rappresentato e difeso da:


RUTA AVV. GIUSEPPE


ROSSI AVV. FABIO


con domicilio eletto in CAMPOBASSO


C/SO VITT. EMANUELE, 23


presso


RUTA AVV. GIUSEPPE  


 


contro


 


MINISTERO DELLA ISTRUZIONE,UNIVERSITA’ E RICERCA  


rappresentato e difeso da:


AVVOCATURA DISTR. DELLO STATO 


con domicilio eletto in CAMPOBASSO


VIA GARIBALDI, 124


presso la sua sede


 


 


CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI CATANIA  


 


e nei confronti di


PRESTIANNI RITA BIAGIA


 


per l’annullamento, previa sospensione delle graduatorie permanenti per il personale docente di III fascia – classi concorso a043 – A050 – A059 – A060 – A245 – A246 – A042 – A019, pubblicate dal Centro Servizi Amministrativi di Catania in data 15/9/2004, nella parte in cui è stato attribuito un doppio punteggio di servizio ai docenti che hanno insegnato in comuni situati oltre i 600 metri di altitudine, senza il previo accertamento, da parte del Centro Servizi Amministrativi, della sussistenza di un effettivo stato di disagio della sede scolastica, ai sensi dell’art. 2 della legge dell’1/3/1957 n. 90, con conseguente ingiusto scavalcamento a danno dei ricorrenti;


di tutti gli altri atti amministrativi presupposti, conseguenti e comunque connessi.


 


Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;


Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;


Visto l’atto di costituzione in giudizio di:


 


MINISTERO DELLA ISTRUZIONE,UNIVERSITA’ E RICERCA


 


Udito il relatore Ref. RITA TRICARICO e uditi altresì per i ricorrenti l’Avv. G. Ruta e per l’Amministrazione intimata l’Avv. dello Stato G. Albano;


Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;


Tenuto conto che la questione di costituzionalità riferita alla normativa, così come applicata in concreto, presenta profili di non manifesta infondatezza, che saranno esaminati più approfonditamente nel merito;


 


P.Q.M.


 


            accoglie  la suindicata domanda incidentale cautelare.


 


La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.


 


CAMPOBASSO, li 20 Ottobre 2004


 


Insomma, a quanto pare, bisognava stare più attenti. Se infatti un docente abita a Randazzo…perché deve avere un doppio punteggio se insegna nel suo paese di residenza?!


Resta un problema a monte: come mai di queste, se così vogliamo chiamarle, discrasie…ci si accorge sempre dopo?!


 


                                                    Silvana La Porta