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Domenica 12 Luglio 2026 | Informazione, comunità e innovazione per la scuola. Dal 1998 la scuola italiana in rete.
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Mobilità

Non rispettati i termini del contratto  per la presentazione della domanda di trasferimento.

In  questi
giorni di corse affannose per i colleghi costretti a presentare domanda
di trasferimento perché perdenti posto, giova ricordare a tutti i termini previsti
dal contratto in questi casi. 

Si tratta di termini perentori, non nuovi, che non sono stati
modificati rispetto contratto dello scorso anno. 
E allora, visto come stanno andando le cose, ripetere ci pare
 opportuno:
il dirigente scolastico pubblica la graduatoria di istituto,
 entro 15 giorni dal termine ultimo la  presentazione della
domanda di mobilità
volontaria.                  

Quindi dal 22 o dal 24 marzo,  la pubblicazione della graduatoria
provvisoria deve avvenire,  solo per la scuola dell’infanzia e gli
ATA, entro il 4 ,  per gli altri ordini di scuola entro  il 6
aprile.
         Detto termine,
successivo alla scadenza,  è dovuto alla  modifica eventuale
delle precedenze nella mobilità stabilite dalla L. 104/92;
         Una volta formalmente
pubblicata, il personale interessato ha dieci giorni per
presentare  motivato reclamo.
         Dopo l’esame dei
reclami il dirigente scolastico ripubblica la graduatoria definitiva e
assegna 5 giorni ai docenti individuati come soprannumerari e li
invita, con comunicazione scritta, a presentare domanda di
trasferimento,  rimettendoli in termini.
         Invece in questi
giorni gli Uffici Provinciali,  pressati dalla imminente 
chiusura delle funzioni per la scuola primaria, chiedono alle scuole di
stringere i tempi,  le scuole a loro volta invitano   i
colleghi , spesso in  maniera informale,  a presentare la
domanda entro uno o due  giorni.
         Vogliamo solo
ricordare che questa gestione improvvisata dei soprannumerari, potrebbe
comportare, in caso di contenzioso l’annullamento, per effetto
domino,  di tutti i risultati della mobilità.
         Per questo invitiamo
tutti i dirigenti scolastici, che sono i soli responsabili del
procedimento,  al rispetto formale e sostanziale dei termini, al
fine di evitare responsabilità anche in  ordine a eventuali
 risarcimento dei danni.
     (da http://www.scuolathena.it/)

redazione@aetnanet.org