Come è noto
dall’anno scolastico in corso trova piena applicazione, per gli
studenti di tutte le classi degli istituti di istruzione secondaria di
II grado, la disposizione sulla validità dell’anno scolastico di cui
all’articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme
per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122.
Tale disposizione prevede che “… ai fini della validità dell’anno
scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per
procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la
frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”…
Va, infine, ricordato che l’art. 14, comma 7, del Regolamento prevede
in ogni caso che “Il mancato conseguimento del limite minimo di
frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta
l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe
successiva o all’esame finale di ciclo.”
Il Direttore Generale
F.to Carmela
Palumbo

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