Vai al contenuto
Domenica 12 Luglio 2026 | Informazione, comunità e innovazione per la scuola. Dal 1998 la scuola italiana in rete.
Informazione, comunità e innovazione per la scuola. Dal 1998 la scuola italiana in rete.
11.169 utenti registrati · 704 mln di pagine viste
Diversamente abili

Ricorso ex art. 3 legge 67/ 2006 per i diritti dei disabili. Uguaglianza formale e sostanziale fra tutti gli alunni.

Il tribunale di
Milano ha accolto in data 4/01/2011 il ricorso proposto
dall’Associazione ledha – lega per i diritti dei disabili nonché da
alcuni privati cittadini  avverso il Ministero P.I per aver
ridotto  le ore di sostegno, per questioni di bilancio, attribuite
agli alunni che ne usufruiscono.
Tale scelta viene confermata  dalla sentenza quale
discriminatoria, illegittima costituzionalmente ( viola gli artt. 3 e
38 della Costituzione) e quindi, in ultima analisi, lesiva del diritto
soggettivo per i  ragazzi disabili.
Nella fattispecie, la sentenza si
rivolge a quegli istituti comprensivi che abbiano  ridotto
sensibilmente, nell’anno in corso, le ore di sostegno secondo le
direttive ministeriali.

Inoltre, la scuola, in quanto personalità giuridica, risponde in tal
senso perché titolare di diritti e di obblighi verso terzi.  Nella
stessa sentenza si evince, infatti, che la scuola, in quanto fornita di
una propria autonomia, deve garantire una situazione di uguaglianza
formale e sostanziale fra tutti gli alunni. Una riduzione
esclusivamente delle ore di sostegno si concretizza quindi come un
danno discriminatorio. Né si può giustificare il fatto che comunque
agli alunni certificati venga   somministrata l’istruzione
nella classe da parte dell’insegnante comune. La figura dell’insegnante
di sostegno e la sua contitolarità, ovvero corresponsabilità
dell’azione educativa di tutta la classe a cui viene assegnato, implica
quella peculiare azione didattica volta all’integrazione ed al supporto
atto a realizzare nel modo migliore questa integrazione tra l’alunno
disabile e il resto della classe. Detto in altri termini, la sua
presenza è imprescindibile perché deriva direttamente dal
riconoscimento dello stato di disagio e di svantaggio degli alunni che
ne presentano le caratteristiche e la sua privazione, in questa
situazione di fatto, implicherebbe una grave violazione del secondo
comma dell’art. 3 della Costituzione.
Richiamandosi a  quanto stabilito dalla legge 67/06,  la
sentenza continua con una pronuncia di incostituzionalità dell’art 1
comma 413 della legge finanziaria 2008 che aveva posto un netto limite
al numero degli insegnanti di sostegno.
In realtà, la legge 270 /1982, art. 12, aveva istituito il contingente
di insegnanti di sostegno, con un  rapporto  minimo di 1 a 4
nonché vennero previste delle deroghe che però, aumentarono in modo
esponenziale il numero degli insegnanti di sostegno  per
situazioni di disagio non prettamente classificabile come disabilità. A
questo proposito la  CM 258/ 1983 intervenne a stabilire dei
criteri molto  più rigidi per arginare il fenomeno.
Oggi si assiste , in molti campi, ad una volontà netta di correre ai
ripari, anche con drastici tagli laddove al posto del diritto è
subentrato un abuso. E’ pur vero che la scuola, come gran parte della
P.A in generale, ha vissuto periodi di larga ed eccessiva concessione
di deroghe a leggi precostituite, che la deroga deve quindi sempre
avere una funzionalità oggettiva in merito al singolo caso e che
pertanto non va generalizzata. I “tagli “ applicati in questo senso
esprimono perciò la volontà di definire limiti invalicabili ai fini
economici.
Tuttavia, la sentenza in oggetto  rigetta comunque queste
motivazioni, in quanto la lesione ad un diritto soggettivo come quello
garantito all’alunno disabile e sancito da numerose leggi, prevale su
qualunque altro interesse di ordine economico.

Tecla Squillaci
stairwayto_heaven@libero.it