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Domenica 12 Luglio 2026 | Informazione, comunità e innovazione per la scuola. Dal 1998 la scuola italiana in rete.
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LA GELMINI HA POCO DA ESULTARE

La
decisione con la quale il Consiglio di Stato annulla la sentenza del
TAR del Lazio n.7076 dello scorso mese di luglio lascia intatta
la  sostanza del problema. Da www.scuolaecostituzione.it
Il TAR del Lazio aveva dichiarato illegittima l’attribuzione del
credito scolastico da parte dei docenti di religione cattolica, per la
particolare natura  di tale insegnamento, e dei docenti di
attività alternative, per la discriminazione operata nei confronti di
coloro che non si avvalgono dell’irc  ma nel loro pieno diritto
non scelgono alcuna attività. Il Consiglio di Stato, pur tenendo conto
dello “stato di non obbligo” stabilito
dalla Corte Costituzionale per i non avvalentisi, stravolge la logica
del TAR negando l’esistenza di discriminazioni.

Lo fa con evidente imbarazzo,
laddove  afferma che coloro che hanno un buon profitto possono
ottenere un buon punteggio di credito, anche senza il contributo del
docente di r.c. o di attività
alternative!!! La nostra difesa della limpida, laica, democratica
sentenza del TAR del 
Lazio non arretra; anzi, trae maggior forza da alcune indicazioni
contenute nella stessa decisione del 7 maggio 2010 del Consiglio di
Stato.  – Viene ribadito il particolare status dell’irc ,
insegnamento che sulla base  della normativa vigente non dà luogo
a voti. Vengono così definitivamente  vanificati i tentativi di
trasformare il giudizio in voti, messi in atti anche dal MIUR. 
-Viene vivamente “bacchettata” la ministra per non rendere effettiva
la  possibilità di attività alternative in tutte le scuole, per
far sì che chi desideri
non avvalersi dell’irc e scegliere un’attività didattica e formativa
sia in grado  di farlo. Viene sottolineato che ciò non
pregiudicherebbe in alcun modo la scelta  di chi intende
frequentare l’irc, rispondendo questa scelta unicamente a “un
interrogativo della coscienza”.  Al ministro Gelmini chiediamo:
che fine fanno i fondi attribuiti dallo Stato  agli Uffici
Scolastici Regionali per l’attivazione delle attività alternative?
Perché non vengono assegnati alle scuole?  Ma la ministra ci
sembra piuttosto orientata a disobbedire al Consiglio di  Stato,
dal momento che nel nuovo Regolamento sulla Valutazione  degli
alunni (DPR 122 dell’agosto 2009) esclude addirittura il docente
di  attività alternative dal Consiglio di Classe, paragonandolo ai
docenti esterni  occasionali per i quali è prevista in sede di
scrutinio e attribuzione del credito  semplicemente una preventiva
nota scritta…
 Comitato “Per la scuola della Repubblica” associazione onlus
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