Come è noto, la legge 17 ottobre 2007, n. 188, disponeva per il lavoratore l’obbligo di comunicare on-line al Ministero del Lavoro la volontà di presentare le proprie dimissioni. Con il successivo decreto interministeriale attuativo del 21/1/2008, dal 5/3 u.s. era stata introdotta la procedura telematica con cui i lavoratori, dipendenti e non, dovevano comunicare le dimissioni al Ministero del Lavoro, utilizzando il software all’uopo predisposto oppure facendosi assistere dai Centri per l’impiego, dalle Direzioni Regionali e Provinciali del lavoro, dai Comuni dalle Organizzazioni Sindacali e dai Patronati (questi ultimi sarebbero stati abilitati a riguardo solo dopo la sottoscrizione di apposita convenzione con il Ministero del Lavoro, come disponeva il decreto di tale Dicastero 31/3/2008).
Dal 25 giugno u.s., con il comma 10, dell’art. 39 del decreto legge n. 112/2008, viene abrogata la suddetta legge 188/2007 e pertanto, si torna alla forma libera per recedere dal rapporto di lavoro in atto.
Ad ogni buon fine, si ricorda che gli interessati alla normativa abrogata erano:
– i lavoratori subordinati, compreso il rapporto di lavoro nella Pubblica Amministrazione e negli Enti Pubblici, nonché il rapporto di lavoro domestico;
– i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto;
– gli associati in partecipazione, che apportano lavoro, con esclusione degli iscritti in albi;
– i soci lavoratori di enti e società cooperative;
– i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa occasionale (art. 61, comma 2 D.L.vo 276/03).
Viceversa, ne erano escluse:
– le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro, ovvero tutte quelle cessazioni del rapporto di lavoro che derivano dall’incontro della volontà dei due contraenti;
– le dimissioni rassegnate durante il periodo di prova, stante il principio della libera recedibilità del rapporto;
– le “dimissioni incentivate”;
– i casi di collocamento in quiescenza e di collocamento in pensione;
– le cessioni del contratto, in quanto in queste ipotesi la cessazione del rapporto non avviene con atto unilaterale ma con accordo trilaterale;
– gli stage ed i tirocini;
– le prestazioni di lavoro accessorio (art. 70 del D.L.vo 276/2003);
– le prestazioni di lavoro occasionale svolte in regime di piena autonomia, ex articolo 2222 del Codice Civile;
– i rapporti di lavoro marittimi;
– le dimissioni di componenti degli organi di amministrazione e di controllo di società e partecipanti a collegi e commissioni purché si configurino come rapporti di lavoro autonomi e non come collaborazioni coordinate e continuative.
Da Snals


