Il diritto di assemblea, che si fonda sull’art. 20 dello statuto dei lavoratori (L. n. 300/1970), ha trovato applicazione generale nell’art. 2 del CCNQ 7/8/1998 e per quanto riguarda il comparto scuola nell’art. 8 del CCNL 2003.
Tale art. 8, ai commi 1 e 2, recita: “1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. 2. In ciascuna scuola non possono essere tenute più di due assemblee al mese”.
Il dipendente ha dunque diritto in un anno a partecipare a 10 ore di assemblee in orario di lavoro,
senza decurtazione di retribuzione, siano queste nel proprio istituto o in altro istituto, qualunque sia la motivazione e da qualunque sindacato di categoria sia convocato, purché l’organizzazione sindacale stessa sia “rappresentativa nel comparto” secondo i criteri di cui all’art. 1 c. 5 del CCNQ 9.8.2000.
Compete all’istituto scolastico disporre gli adattamenti di orario del personale che presta regolare servizio ai fini di garantire l’esercizio del diritto di partecipazione. Infatti ai sensi del comma 9 del detto art. 8 del CCNL il dirigente scolastico “per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all’assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell’assemblea, del personale che presta regolare servizio”.
Si conferma pertanto l’illegittimità del comportamento della dirigente scolastica.


