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Supplenze

PAGAMENTO SUPPLENZE PER MATERNITA’

Pagamento supplenze per maternità.

 a cura dello staff della Consulenza di  Professione Insegnante

 

Emanate le prime istruzioni operative per la liquidazione al personale precario delle competenze ex comma 5, art. 2, decreto-legge 147/07.

Come noto, il detto decreto ha stabilito che a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008 i pagamenti relativi ad alcune tipologie di supplenze brevi, già propri dei singoli istituti scolastici, siano trasferiti al Ministero dell’Economia e delle Finanze con ordinazione a mezzo di ruoli di spesa fissa.

Tali pagamenti in particolare riguardano:

“…oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente per motivi di maternità”

“…oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale della scuola … nominato per supplenze e collocato in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e (oneri relativi) alle indennità di cui all’articolo 17 della citata legge n. 1204 del 1971”.

Pertanto le Istituzioni scolastiche non sono più competenti in merito al pagamento di supplenze brevi in sostituzione di personale assente per maternità, in riferimento ai periodi di astensione obbligatoria compreso il congedo di maternità anticipato, nonché a tutti gli emolumenti, sia relativi a supplenze brevi che relativi a indennità di maternità fuori ruolo, del personale collocato in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi della legge n. 1204/1971.

In attesa della definizione di una peculiare procedura nel SIDI che consenta la stampa e la contestuale trasmissione informatica, e al  fine di garantire il pagamento delle competenze in tempi rapidi,  il MPI ha disposto con la   nota prot. n.  1977  del 12 ottobre 2007   che le scuole utilizzeranno gli schemi di contratto allegati  (per il personale docente ed educativo Mod. 1a,  1b)  e procederanno alla trasmissione dei dati attraverso la procedura SIMPI utilizzata per la comunicazione dei contratti ex art. 40, legge 449/97, osservando, però gli opportuni adattamenti esposti nelle specifiche   indicazioni operative  allegate.

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