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Domenica 12 Luglio 2026 | Informazione, comunità e innovazione per la scuola. Dal 1998 la scuola italiana in rete.
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Personale ATA

Lettera aperta di un gruppo di personale ATA passato dagli Enti Locali all’amministrazione statale

Riceviamo
dall’ANAAM e pubblichiamo:

 

A tutto il personale ATA

Al Presidente della Repubblica

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Al Presidente del Senato

Al Presidente della Camera dei Deputati

Al Ministro della Pubblica Istruzione

Al Ministro del Lavoro

Direzione Generale Tutela Condizioni di Lavoro

Al Sindacato:

ANAAM Scuola

 

Siamo un gruppo di personale ATA in servizio
presso l’I.T.C.G. “Hodierna” di Mussomeli e l’I.I.S.  “Virgilio” di Mussomeli
(CL),  transitato dagli Enti Locali allo Stato per effetto dell’art.8 della
Legge 124/99 e abbiamo appreso, a fine giugno 2007, con  grande amarezza la
sentenza n. 234 del 18/06/2007 emessa dalla  Corte Costituzionale relativa alla
legittimità costituzionale del comma 218 della legge Finanziaria 2006. Vorremmo
esprimere il senso di umiliazione che abbiamo provato a causa di una vicenda,
che, ormai, si trascina da ben sette anni.

Pareri, interrogazioni parlamentari, sentenze di
giudici in I grado, in II grado, di Corte di Cassazione e, infine, della Corte
Costituzionale si sono succeduti nonostante una Legge dello Stato come la
124/99, fosse abbastanza chiara.

L’interpretazione dell’art.8 della Legge 124/99,
ha destato parecchie perplessità nel personale ATA;

“Riconoscimento giuridico ed economico
dell’anzianità maturata nell’Ente locale di provenienza”.

Vogliamo sottoporVi quanto segue:

Nella normativa scolastica esistono tre tipi di
riconoscimenti di anzianità:

ANZIANITA’ GIURIDICA – di solito riconosciuta a
coloro che hanno un contratto con effetto retroattivo o non assumono servizio
nel giorno indicato in contratto (periodo intercorrente tra la decorrenza di
contratto e il giorno di assunzione in servizio);

ANZIANITA’ ECONOMICA – è l’anzianità riconosciuta
per i servizi pre-ruolo oltre i quattro anni (1/3 dei servizi oltre i 4 anni) 
davano diritto solo agli aumenti biennali convenzionali fino all’entrata in
vigore del CCNL 2005.

Con l’avvento del suddetto contratto l’anzianità
ai soli fini economici, viene riconosciuta ma entra a far parte dell’anzianità
giuridica ed economica al compimento di determinati anni di servizio, secondo il
grado di scuola a cui si appartiene,  per tutto il personale ATA,  al 20° anno
di servizio.

Addirittura il comma 13 dell’art.4 del D.P.R.
399/88 stabilisce: “ ai fini dell’inquadramento contrattuale l’anzianità
giuridica ed economica del personale ATA (statale) è determinata valutando anche
il servizio pre-ruolo comprensivo dell’eventuale servizio di ruolo in carriera
inferiore, nella misura prevista dall’art.3 del decreto legge 19 giugno 1970, n.370
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n.576 e successive
modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed
economiche riconosciute dalle vigenti norme, se più favorevoli”

Le norme di Legge succitate sono state confermate
dall’art.66 comma 6 del CCNL 04/08/1995.

ANZIANITA’ GIURIDICA ED ECONOMICA è invece tutta
l’anzianità senza taglio alcuno ai fini della progressione di carriera.

Appare sicuramente chiaro ed evidente ciò che era
stato espresso all’art. 8 della Legge 124/99, norma che non necessitava di
alcuna interpretazione.

Appare, invece, agli scriventi la forzosità
dell’interpretazione data alla norma, attribuita per problemi di finanza
pubblica.

Ma riteniamo che le misure per risanare la finanza
pubblica non devono passare attraverso la negazione di diritti acquisiti dai
lavoratori dello Stato.

Rivendichiamo, invece, il diritto a vedere
riconosciuta tutta l’anzianità maturata nell’Ente Locale di provenienza ai fini
giuridici ed economici e senza taglio alcuno ai fini della progressione di
carriera.

Ci sono problemi al momento, si può pagare anche
dopo, non direttamente annullare, cancellare con un colpo di spugna anni di
lavoro e professionalità acquisiti.

Come sostiene il Dott. Giuseppe Fioroni,  Ministro
della Pubblica Istruzione

“I debiti si pagano”.


Come riportato  sul sito
del Ministero della P.I., nelle nuove indicazioni per il curricolo della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione: “ogni insegnamento disciplinare, 
deve essere un contributo all’educazione intesa come aiuto alla crescita della
persona (educare), al rispetto degli altri e della realtà”,aggiungiamo: a
maggior ragione ogni Legge dello Stato dovrebbe avere la stessa finalità, che
senso ha, voler educare da bambini e diseducare da adulti?

Si precisa che:

Il personale ATA transitato prestava servizio
nelle scuole statali ed era soltanto amministrato dall’Ente Locale in virtù di
una delega da parte dello Stato, come ribadito dal D.I. n.184 del 23 luglio 1999
all’art. 1 “ il compito svolto dall’Ente locale era svolto in sostituzione dello
Stato”.

Il personale svolgeva il proprio servizio nelle
scuole statali con gli stessi compiti, stesse mansioni e uguali problemi del
personale retribuito dallo Stato, anzi il personale amministrativo, in servizio
presso  gli Istituti Tecnici e Scientifici  dotati di personalità giuridica,
provvedeva a compiti molto più complessi rispetto agli statali, in quanto era
addetto al pagamento degli stipendi con tutti gli adempimenti contributivi e
fiscali dei docenti di ruolo, non di ruolo, incaricati di religione, ecc.
compiti che non esplicava il personale statale in quanto determinate categorie
di personale erano retribuite dalle DPT e dai Provveditorati.


L’avvenuto transito del personale dall’Ente Locale allo Stato risulta essere
soltanto un restituzione di una funzione dall’Ente Locale allo Stato che,  per
delega,  aveva assunto. 

 Ma vi rendete conto di quello che è stato fatto a
tale personale e cosa è venuto a determinarsi nelle scuole Italiane tra il
personale?


  1. avete applicato la temporizzazione – Istituto che viene applicato per i
    passaggi da una qualifica inferiore a una qualifica superiore (es: un
    docente che ottiene il passaggio a Preside V. art. 3 comma 6 del D.P.R.
    271/81, Art. 6 D.P.R. 345/83, Art. 4  comma 4  del D.P.R. 399/88), applicata
    a tale personale che rimane nella stessa qualifica risulta improprio e
    penalizzante;


  2. risultano penalizzati i più anziani di servizio,  poiché a maggiore
    anzianità non corrisponde un migliore trattamento economico, da un semplice
    calcolo risultano più avvantaggiati coloro che al 31/12/1999 abbiano meno di
    5 anni di servizio  (es. un collaboratore scolastico con una anzianità da 1
    a 5 anni, mediante l’applicazione della temporizzazione si vede
    riconosciuti  5 anni e più di servizio, un assistente amministrativo con 17
    anni di anzianità al 31/12/99 si vede riconosciuti gli stessi 5 anni, quindi
    il collaboratore scolastico per es. con 2 anni di servizio guadagna 3 anni
    l’ass/te amm/vo perde 12 anni della sua vita lavorativa,  alla data attuale
    (un’assistente con 25 anni di servizio viene ad essere retribuita come un
    collaboratore scolastico statale con la stessa anzianità);

Le
conseguenze appaiono evidenti e qui le elenchiamo:

    1. disparità di trattamento, a pari
      anzianità  tra personale statale e personale transitato;

    2. disparità di trattamento  tra lo stesso
      personale transitato, c’è chi guadagna in anzianità c’è chi perde
      anzianità , c’è chi perde poco, c’è chi perde tanta anzianità e senza
      possibilità di poterla recuperare nel corso degli anni, perché i più
      giovani possono sempre recuperarla ai più anziani di età questa
      possibilità è preclusa;

    3. disparità tra coloro che hanno avuto una
      sentenza passata in giudicato e coloro che sono stati bloccati dal comma
      218 della finanziaria 2006, poiché se una Legge  è giusta lo è per
      tutti, se è ingiusta lo è per tutti.

Vi
proponiamo alcune perplessità:

·        
E’ giusto che due professionalità
uguali vengano trattate in modo diverso e due professionalità diverse vengano
trattate in modo uguale? E questo non è disparità di trattamento?

·        
Dov’è la giustizia e l’uguaglianza,
dov’è andata a finire la Costituzione Italiana? Ogni lavoratore ha diritto a una
retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del proprio lavoro, è forse
diversa la  qualità e la quantità di lavoro tra il personale statale e il
personale transitato?  È forse uguale il lavoro del collaboratore scolastico
statale e l’assistente amministrativo ex Ente Locale?

Siamo diversi solo perché figli di genitori
diversi?

Teniamo a precisare  ai collaboratori scolastici
che non siamo contro di loro, anche perché alcuni di noi sono collaboratori
scolastici, sono soltanto paragoni su  situazioni ingiuste.

Lo Stato Italiano ha problemi di finanza
pubblica,  i  sistemi per eliminare i problemi esistono e sono tanti, potremmo
fare diversi esempi, ma provvisoriamente ci fermiamo qui, forse perché
toccheremmo tasti  dolenti.

Coloro che  abbiamo eletto sia nel governo di
centro-sinistra durato fino al 2001 (autore del D.I. 05/04/2001) sia nel governo
di Centro-destra durato fino al 2006 (autore del comma 218 della finanziaria
2006), avrebbero dovuto rappresentarci  non trincerarsi dietro la Legge fatta ad
Hoc e abusare di noi poveri.

I sindacati ci hanno tranquillizzati sostenendo
che, l’accordo  sottoscritto  in data 20 luglio 2000 con l’ARAN,   doveva essere
soltanto finalizzato a un primo inquadramento provvisorio.

Ma allo stato attuale, sapete qual è la situazione
e si ritiene, che il personale ATA tutto e, a maggior ragione il personale
transitato dagli Enti Locali allo Stato è la categoria più povera e mal
retribuita di tutto il sistema dell’impiego pubblico e forse anche privato.   

Chiediamo a viva voce  all’attuale Governo,
all’attuale Parlamento, a tutte le Forze politiche di qualsiasi colore e lato,
maggioranza e minoranza, a tutti i sindacati in indirizzo, ognuno per la parte
di competenza, a far proprio questo problema,  di aprire una nuova e vera
trattativa su questa vertenza ed eliminare la diversità che si è venuta a creare
nello stesso ambito.

Chiediamo, se possibile, un incontro personale con
le SS.LL. tramite una piccola rappresentanza del personale  costituitasi in
comitato di difesa per il riconoscimento dei diritti del personale ATA ex Enti
Locali.

In queste righe abbiamo cercato di esprimere con
parole semplici il disagio che viviamo in seguito al torto che abbiamo subito.

 

Sperando  in un riscontro alla presente

Si augura un buon lavoro a tutti

Firme in originale

 


Messina           Lisetta             (A.A.)

Canalella         Filippa             (A.A.)

Piazza             Maria Grazia   (A.A.)

Di Salvo          Carmelina       (A.T.)

Canalella         Mario              (I.T.P.)

Ferlisi              Giuseppina P. (I.T.P.)

Turone            Calogerino B. (C.S.)

Stornaiuolo     Agostino         (C.S.)

Ingrao             Enzo               (C.S.)

Vitellaro          Carmelo          (C.S.)

Ferrante          Rosario           (C.S.)

Celindano       Grazia             (C.S.)