Vai al contenuto
Domenica 12 Luglio 2026 |
La scuola siciliana in rete · News, normativa, didattica
11.169 utenti registrati · 704 mln di pagine viste
Riforma

La buona scuola: la vacuità dell’azione sindacale

La protesta sindacale
avverso “La buona scuola” riguarda aspetti
marginali: gerarchie; scuola azienda; la titolarità e
responsabilità dei docenti nei confronti degli alunni; la chiamata
diretta dei docenti da parte dei dirigenti scolastici; metodi di
valutazione degli insegnanti; disparità di trattamento tra gli assunti;
forme di finanziamento; potere del dirigente scolastico; forme di
incentivazione. Scioperi che, per l’assenza di una visione sistemica,
per la parzialità
e la frammentarietà dell’oggetto di critica, sono di supporto al
cambiamento indotto dalla legge 107.

Ben diversa sarebbe l’incisività della protesta se l’analisi del
mutamento normativo fosse stata condotta a partire della qualità del
servizio formativo-educativo-dell’istruzione-dell’insegnamento,
all’interno del rapporto mondo contemporaneo-scuola.

Ben diversa sarebbe l’incisività della protesta se il testo della legge
107 fosse stato comparato a un modello di scuola desunto dalla dottrina
scientifica e dalla normativa.

Ben diversa sarebbe l’incisività della protesta se fossero stati
razionalmente e scientemente confezionati e diffusi messaggi atti a
coinvolgere la popolazione intera.

La ratio legis è scolpita nell’art. 1, comma 1 della legge 107/2015:
“Per affermare il ruolo centrale della scuola .. e per .. (elenco
finalità) … la presente legge dà piena attuazione all’autonomia delle
istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni …
La via maestra per conseguire i traguardi elencati è “la piena
attuazione della legge 59/97”,
via imboccata in spregio al sistema normativo repubblicano: la legge
59/97 è una legge delega e, come tale, priva d’efficacia.

“Dare piena attuazione
alla legge 59/97″,
che decodificato significa: il governo D’Alema – Berlinguer, che ha
elaborato il DPR 275/99, ha lavorato in modo lacunoso e superficiale.
Si devono correggere e cestinare parti della disposizione.

Il riferimento alla legge delega e non al DPR implica l’esistenza di
due filosofie contrapposte:
“L’autonomia delle istituzioni scolastica .. si sostanzia nella
progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione,
formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana” [DPR
275 – art. 1 – comma 2].

Gli estensori della legge 107 non possiedono le necessarie competenze
progettuali per cogliere il senso della disposizione. Un progetto
prende avvio dall’esatta e scrupolosa specificazione dei
traguardi.

Il paragrafo 7 della legge 107 non distingue, unificando, modalità
operative e “obiettivi formativi individuati come prioritari”.
“Il Piano dell’offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti
sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e
delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal
consiglio di circolo o di istituto” [DPR 275 – art. 3 – comma 3].

La struttura decisionale introdotta dalla legge 107 è concepita in
spregio alla dottrina scientifica dell’organizzazione, fondamento del
TU 297/94, e all’art. 37 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.
150 che regola la Dirigenza pubblica.

“Legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni”:
la modifica di una legge delega é ipotizzabile solo all’interno d’una
cultura giuridica raffazzonata.


Enrico Maranzana

zanarico@yahoo.it