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Domenica 12 Luglio 2026 | Informazione, comunità e innovazione per la scuola. Dal 1998 la scuola italiana in rete.
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Riforma

Subdole menzogne e colposa superficialità sono a fondamento de La buona scuola

Legge 107/15 –
Art. 1 – comma 78.
“Per dare  piena  attuazione  all’autonomia 
scolastica  e  alla riorganizzazione del sistema di
istruzione, il dirigente  scolastico, nel rispetto delle
competenze degli organi collegiali ..”

Rispetto delle competenze degli organi collegiali.

Legge 107/2015 – Art. 3 – comma 4.
“Il piano e’ elaborato dal collegio dei docenti sulla base  degli
indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione 
e di amministrazione definiti dal dirigente  scolastico. 
Il  piano  e’ approvato dal consiglio d’istituto”.

Il Consiglio di Circolo di Istituto è declassato, espropriato delle
responsabilità strategiche.

Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 Dirigenza pubblica – 
Art. 37
dispone di “rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di
indirizzo  e controllo spettanti agli organi di governo e le
funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza”.

DPR 275/1999 – Art. 3 – comma 3
“Il Piano dell’offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti
sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e
delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal
consiglio di circolo o di istituto”.

T.U. 297/1994 – Art. 10
Comma 1)  “Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta
gli indirizzi generali”
Comma 3) lettera d) delibera i “criteri generali per la programmazione
educativa”.

Per dare  piena  attuazione  all’autonomia 
scolastica  

La definizione di “Autonomia scolastica” è scolpita nell’art. 1 comma
2) del DPR 275/1999:  
“L’autonomia delle istituzioni scolastiche e’ garanzia di  libertà
di insegnamento e  di  pluralismo  culturale 
e  si  sostanzia  nella progettazione e nella 
realizzazione  di  interventi  di  educazione,
formazione e istruzione mirati allo  sviluppo  della 
persona  umana ..”

formulazione confermata e rinforzata dall’art. 2 comma 1) lettera a)
della legge 53/2003:
“è promosso l’apprendimento in tutto l’arco della vita e sono
assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli
culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso
conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini
e le scelte personali, adeguate all’inserimento nella vita sociale e
nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali,
nazionale ed europea”.

La legge 107/2015, in antitesi con tale definizione, calpestando i
fondamenti dello Stato di diritto, cestina la norma definendo
“l’autonomia delle istituzioni scolastiche”  in base
“all’articolo  21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”: disposizione
che aveva delegato il potere legislativo al governo in carica nel 97,
facoltà estinta dalla promulgazione del corrispondente decreto.

Enrico Maranzana