Come anticipato da questa testata, ieri (29 dicembre), presso il Miur, si è svolto l’incontro di informativa sullo schema di D.P.C.M. recante il Regolamento del corso-concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici.
Secondo le prime informazioni date dalle OO.SS. presenti all’incontro, il Decreto, il cui iter è complesso (concertazione con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, parere del Consiglio di Stato, visto e registrazione della Corte dei conti), sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale non prima del prossimo febbraio e il bando sarà emanato dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) nella prossima della primavera.
Potranno accedere alle prove concorsuali i docenti con almeno cinque anni di servizio, anche pre-ruolo.
È prevista la prova preselettiva se il numero degli aspiranti sarà superiore a tre volte la quantità dei posti messi a concorso. I quesiti della prova preselettiva (alcuni in inglese) riguarderanno le materie oggetto delle prove scritte ed orali; sono escluse domande di cultura generale o di natura attitudinale. In esito alla prova preselettiva, sarà ammesso alle fasi successive un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a bando; nella definizione della graduatoria non è prevista una soglia di sbarramento definita da un punteggio minimo predeterminato.
La prima prova scritta sarà relativa alla conoscenza dell’organizzazione scolastica, della gestione tecnico-finanziaria, della comunicazione istituzionale, anche in riferimento ai Paesi dell’Unione Europea; la seconda prova concorsuale prevede quesiti a risposta aperta, relativi alla soluzione di situazioni problematiche rappresentative della realtà scolastica.
Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno ottenuto non meno di 70/100 in entrambe le prove scritte. Durante la prova orale saranno accertate anche le competenze informatiche e nella lingua inglese (livello B1).
La graduatoria per l’accesso al corso-concorso sarà redatta aggiungendo al punteggio delle prove scritte e della prova orale, quello relativo ai titoli (20 punti max). Al corso saranno ammessi un numero massimo di candidati pari al numero dei posti messi a concorso, maggiorato del 20%.
Il corso si svolgerà in sei mesi, quattro in aula e due di tirocinio presso un’istituzione scolastica. I partecipanti saranno esonerati dalle attività di insegnamento.
La parte d’aula (gruppi di massimo 30/40 persone) sarà caratterizzata da una valutazione continua (sul modello degli esami universitari) il cui superamento darà accesso ad una valutazione intermedia (esame scritto) e ad una finale (orale).
La graduatoria finale sarà frutto della somma dei punteggi ottenuti nella valutazione intermedia e finale e terrà conto del giudizio espresso dai dirigenti scolastici che avranno funzione di tutor durante il tirocinio.
Il D.P.C.M. regolamenta anche l’applicazione, esclusivamente nel primo anno di svolgimento del corso-concorso, della riserva prevista per i soggetti indicati nell’art. 1, comma 2-ter, del decreto-legge 58/2014 (*), che si tradurrà nella possibilità di non effettuare la prova preselettiva e nella riserva del 30% dei posti di accesso al corso gestito dalla SNA, rimanendo fermo il superamento delle prove scritte e della prova orale (punteggio minimo in ogni prova 70/100). La quota di riserva però potrebbe subire modifiche, in esito all’esame del testo del D.P.C.M. da parte del Consiglio di Stato.
Secondo quanto affermato dall’Amministrazione l’intera procedura dovrebbe partire a marzo 2015 e concludersi entro settembre 2016. I vincitori saranno nominati dai competenti Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali e potranno scegliere la destinazione sull’intero contingente messo a bando.
La regolamentazione per le scuole di lingua slovena è affidata ad uno specifico bando dell’USR per il Friuli Venezia Giulia.
L’Amministrazione, pur illustrando in modo puntuale il D.P.C.M. non ha consegnato alle Organizzazioni Sindacali la copia del testo, motivando tale scelta con le possibili modifiche nel corso dell’iter di approvazione.
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(*) Dl 58/2014, art. 1, comma 2-ter
« Entro il 31 dicembre 2014, e’ bandita ai sensi dell’articolo17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, la prima tornata del corso-concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la copertura delle vacanze di organico delle regioni per le quali si e’ esaurita la graduatoria di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 17. In sede di prima applicazione, il bando dispone che una quota dei posti, nel rispetto della normativa vigente, sia riservata ai soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie di concorso successivamente annullate in sede giurisdizionale, ai soggetti che hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nel limite della suddetta riserva di posti già autorizzata per il menzionato corso-concorso, contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202, nonché ai soggetti che hanno avuto la conferma degli incarichi di presidenza di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Lo stesso bando disciplina i titoli valutabili tra i quali l’aver svolto le funzioni di dirigente scolastico.»
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