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Graduatorie

Scuola: no a dati personali nelle graduatorie online di docenti o Ata

Gli istituti scolastici non possono inserire nelle graduatorie online, relative al personale docente e amministrativo tecnico e ausiliario (Ata) che ambisce a incarichi e supplenze, dati non pertinenti ed eccedenti, come il numero di telefono o l’indirizzo privato dei candidati. Con tre provvedimenti del 6 giugno 2013 n. 276, n. 275 e n. 274 il Garante è intervenuto a seguito delle segnalazioni di alcuni interessati che avevano lamentato l’inserimento, all’interno dei documenti pubblicati sui siti web di due circoli didattici e di un istituto comprensivo, di informazioni personali non necessarie. Dalle verifiche effettuate dall’Autorità, è emerso che nelle graduatorie rese disponibili su Internet erano infatti contenuti anche i codici fiscali, i numeri di telefono personali e gli indirizzi privati di circa 8000 lavoratori. Tali dati, tra l’altro, erano stati resi indicizzabili e quindi raggiungibili attraverso i comuni motori di ricerca, anche solo digitando il nominativo di una di queste persone. L’Autorità ha rilevato che la diffusione di questi dati personali non è consentita in quanto eccedente le finalità istituzionali perseguite con la pubblicazione online delle graduatorie, e cioè innanzitutto quella di dare la possibilità per chi aspira a incarichi o supplenze di conoscere la propria posizione e punteggio. In base alla normativa di settore (esplicitata peraltro da due circolari del ministero dell’istruzione) e secondo un principio ricordato dal Garante nelle Linee guida in materia di pubblicazione online di atti e documenti amministrativi da parte della Pa, sui siti web possono essere pubblicate graduatorie di merito contenenti solo i dati strettamente necessari all’individuazione del candidato, come il nome, il cognome, il punteggio e la posizione in graduatoria. Domicilio e i recapiti telefonici privati, invece, possono essere utilizzati dalla scuola per altre finalità, come quella di prendere contatto con il personale, ma non diffusi. Il Garante ha anche sottolineato che pubblicazione online di tali informazioni personali può arrecare non solo un pregiudizio alla riservatezza individuale, ma incrementa anche il rischio che le persone interessate possano subire abusi, come il cosiddetto furto di identità. E ha quindi vietato la loro ulteriore diffusione e ha imposto agli istituti scolastici di procedere da ora in poi a una puntuale selezione dei dati personali contenuti in atti e documenti da inserire su Internet, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza previsti dalla normativa.

Entilocali.ilsole24ore.com

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