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Domenica 12 Luglio 2026 | Informazione, comunità e innovazione per la scuola. Dal 1998 la scuola italiana in rete.
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Lavoro

Riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in Paesi diversi dall’Italia

Al fine di dare piena attuazione a quanto disposto
dall’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, che stabilisce che
“gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi
aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la
pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle
Amministrazioni e degli Enti pubblici obbligati” si informano le SS.LL.
che, dalla data dell’1
maggio 2012, i decreti di riconoscimento dei titoli di formazione
professionale, acquisiti in Paesi diversi dall’Italia, abilitanti
all’esercizio della professione di docente saranno pubblicati sul sito
istituzionale.
http://www.istruzione.it/web/istruzione/riconoscimento-professione-docente
di questo Ministero.

download elenco
decreti abilitanti 2012

I docenti che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento
all’estero (Paesi UE e non) e vogliano esercitare in Italia la propria
attività devono chiedere il riconoscimento del titolo professionale
presso il MIUR Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e
l’Autonomia Scolastica.
Il riconoscimento può riguardare:
– Titoli conseguiti nei Paesi UE (cfr. informativa della procedura)
– Titoli conseguiti in Paesi non comunitari (cfr. informativa della procedura)
Il riconoscimento di questi ultimi implica alcune formalità in più
rispetto ai primi.

E’ necessario presentare domanda di riconoscimento secondo i modelli
scaricabili, Mod. A e Mod. B, rispettivamente riferiti ai titoli
professionali acquisiti in Paese UE o in Paese non comunitario, da
inviare a mezzo posta.
Non è consentito l’invio on-line delle domande e della relativa
documentazione.
In applicazione della direttiva 2005/36/CE, recepito in Italia con il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007 è
possibile presentare richiesta di riconoscimento per le professioni di:
– docente di scuola dell’infanzia;
– docente di scuola primaria
– docente di scuola secondaria di primo grado
– docente di scuola secondaria superiore

Il riconoscimento può essere richiesto per gli insegnamenti per i quali
l’interessato sia legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il
titolo ed a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza
nell’ordinamento scolastico italiano (professione corrispondente).
Qualora dall’esame della domanda emerga che non vi è completa
corrispondenza tra la formazione professionale richiesta in Italia e
quella posseduta dall’interessato, questa Direzione Generale richiederà
il superamento di una prova attitudinale o la frequenza di un tirocinio di adattamento presso istituzioni
scolastiche italiane.

Miur