Con riferimento ai quesiti ricevuti in ordine alla necessità di fissare il termine finale dei contratti stipulati ex art. 40, attualmente in corso per la copertura dei posti di cui all’oggetto, si comunica che i posti medesimi, in quanto destinati a nomina a tempo indeterminato retroattiva, sono da considerarsi solo disponibili per l’anno scolastico in corso e, pertanto, da
riscoprirsi con contratto di supplenza sino al termine delle attività didattiche (30 giugno), nei riguardi, per continuità, dei medesimi supplenti già in servizio sui posti stessi.
f.to il direttore generale
Luciano Chiappetta


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