L’esclusione del candidato deve necessariamente precedere la votazione, non solo in quanto ciò viene previsto dalla normativa in materia, ma anche per l’evidente ragione che, diversamente opinando, si finisce, come è accaduto nel caso, di specie, per falsare irrimediabilmente lo stesso congegno elettorale, e per stravolgere la volontà dei titolari dell’elettorato attivo.
L’esercizio dell’elettorato passivo, viene riconnesso esclusivamente all’esistenza del rapporto organico con l’Ente, rapporto che deve essere a tempo indeterminato (sia pure anche parziale).
Tanto si ricava anche dal tenore dell’art. 141 del CCNL, a mente del quale “il periodo trascorso dal personale della scuola (…) in posizione di distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione fuori ruolo, con retribuzione a carico del MIUR, è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola”.
http://www.dirittoscolastico.it/tribunale-di-modica-sentenza-n-235-del-30-11-10/ (per leggere le sentenze)


