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Domenica 2 Agosto 2026 | Informazione, comunità e innovazione per la scuola. Dal 1998 la scuola italiana in rete.
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Lavoro

Scuole intermediarie del lavoro. A carico degli istituti l’orientamento dei diplomati e i progetti di inserimento in azienda

Da quest’anno le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie sono autorizzate ope legis a svolgere attività di intermediazione lavorativa e a tal fine devono pubblicare sui rispettivi siti istituzionali «i curricula dei propri studenti all’ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio».
E devono interconnettersi alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale Clic lavoro (http://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx) con modalità appena definite dal ministro del lavoro, Maurizio Sacconi, con proprio decreto del 20 settembre scorso. Ad avviare l’iniziativa è stata la manovra economica dello scorso mese di luglio (art. 29 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). Il 4 agosto, d’intesa con il ministro Gelmini, era stata diramata una prima informazione sulle novità introdotte in materia di mercato del lavoro (circolare prot. n. 7572).                     
 Intermediazione, secondo il decreto legislativo sul mercato del lavoro n. 276 del 2003, è l’attività che alcuni soggetti istituzionali (università, comuni, associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, ecc. e ora anche scuole) sono autorizzati a svolgere per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all’inserimento lavorativo dei disabili. Oltre alla raccolta e pubblicazione dei curricula, l’attività consiste in una preliminare selezione, nella costituzione della relativa banca dati, nell’orientamento professionale, nella progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all’inserimento lavorativo, nella promozione di incontri e nell’effettuazione, ad assunzione avvenuta e su richiesta del committente, di tutte le conseguenti comunicazioni. In tema di privacy il ministero precisa che non occorrono preventive dichiarazioni liberatorie degli studenti interessati o delle loro famiglie, poiché l’attività è autorizzata direttamente dalla legge, ma naturalmente occorre attenersi al criterio di rendere disponibili solo i dati coerenti con le finalità di legge.
Per iscriversi al portale Clic lavoro è necessario inoltrare una comunicazione di inizio attività direttamente alla Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro sottoscritta dal dirigente scolastico e formulata secondo il fac simile allegato al decreto del ministro Sacconi. L’obbligo di comunicazione mediante lettera raccomandata, com’è noto, si assolve on line mediante attivazione del servizio di casella di posta elettronica di cui ogni amministrazione pubblica è ormai dotata. I compiti che in materia spettano da quest’anno anche alle scuole vanno certamente a complicare l’organizzazione del lavoro degli uffici e delle attività didattico-formative, soprattutto in considerazione delle carenza di risorse umane e strumentali necessarie a svolgere con profitto l’attività di intermediazione, ma si devono considerare le utilità che ne deriveranno agli studenti in tal modo facilitati dopo il conseguimento del titolo di studio nella ricerca di un’attività lavorativa. Nella speranza che l’iniziativa non sortisca gli scarsi risultati, attestati dallo stesso ministero, a proposito della stessa attività svolta dalle università prima che il collegato lavoro dell’anno scorso la rendesse obbligatoria.
    (da ItaliaOggi di Mario D’Adamo)

redazione@aetnanet.org

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