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Domenica 12 Luglio 2026 |
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Spesa pubblica

° Le scuole “sottodimensionate” sono assegnate in reggenza

Lo stabilisce
la Legge n.111 del 15 luglio 2011, all’art.19 comma 5. Ne diamo il
testo. Con riferimento ad esso, il Miur ha impartito istruzioni agli
UU.SS.RR. (Nota n.5648 7 luglio; Nota n.5686 8 luglio; Nota n.5814 del
12 luglio).
“5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di
alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni
site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree
geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono
essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo
indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti
scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome”.
         
  Riportiamo (fonte Miur, luglio 2011) la distribuzione regionale
delle scuole statali sottodimensionate; considerando quelle con meno di
300 alunni e quelle con meno di 500, assommano a 1.840 sul totale di
10304 (comprensivo dei C.P.I.A.) e sono concentrate al Sud: Campania
345 (su 1330); Sicilia 225 (su 1156); Puglia 189 (su 896); Calabria 183
(su 511); Sardegna 168 (su 374); Abruzzo 84 (su 256); Lazio 84 (su
919); Basilicata 81 (su 160); Piemonte 73 (su 672); Toscana 68 (su
535); Lombardia 67 (su 1302); Veneto 58 (su 702); Friuli Venezia Giulia
50 (su 184); Molise 49 (su 82); Emilia Romagna 44 (su 565); Umbria 35
(su 165); Marche 28 (su 273); Liguria 10 (su 222).   (da Anief)

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