Vai al contenuto
Domenica 12 Luglio 2026 |
La scuola siciliana in rete · News, normativa, didattica
11.169 utenti registrati · 704 mln di pagine viste
Pensioni

L’abc della previdenza complementare a cura del Sole 24 Ore. (Seconda parte)

   
L’abc della previdenza complementare a cura del Sole 24 Ore. (Seconda
parte)

 (Dopo il glossario sulle
pensioni, quello che segue riguarda la previdenza complementare che
d’ora in poi avrà una importanza notevole per incrementare la pensione
di “diritto”. La semplicità scelta dal Sole 24 Ore è segno di chiarezza
e completezza. Quando c’è un problema (e quello delle pensioni sta
diventando troppo grave) occorre sempre sapere di che cosa stiamo
parlando. L’Explicatio terminorum ci permette di entrare alla pari in
una qualsiasi querelle)

Giovanni Sicali

  • Banca depositaria. Banca munita di apposita autorizzazione della
    Banca d’Italia presso la quale sono depositate le risorse dei fondi
    pensione.
  • Benchmark. Parametro di riferimento per valutare la gestione
    finanziaria della forma pensionistica complementare.
  • Comunicazione periodica agli iscritti .Documento che la forma
    pensionistica complementare invia con cadenza periodica (almeno
    annuale) ad ogni iscritto al fine di fornire informazioni
    sull’andamento della gestione complessiva e sull’ammontare della
    posizione individuale.
  • Conferimento (del TFR). Versamento del TFR maturando ad una forma
    pensionistica complementare mediante manifestazione di volontà
    esplicita o tacita (vedi silenzio assenso).
  • Contribuzione. Versamento alle forme pensionistiche complementari
    di somme a carico dell’iscritto e, per i lavoratori dipendenti, anche a
    carico del datore di lavoro nonché di quota parte o dell’intero TFR.
  • Contribuzione definita. Meccanismo di funzionamento delle forme
    pensionistiche complementari secondo il quale l’importo dei contributi
    è predeterminato dall’iscritto. Tale meccanismo, unito al principio
    della capitalizzazione delle forme pensionistiche complementari,
    determina che l’importo della prestazione varia in relazione ai
    contributi versati e all’andamento della gestione. E’ il sistema che
    deve essere applicato ai lavoratori dipendenti ‘nuovi iscritti’. Si
    differenzia dallo schema a prestazione definita.
  • COVIP. Autorità pubblica istituita con lo scopo di garantire la
    trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente
    gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla
    tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del
    sistema di previdenza complementare.
  • Deducibilità. Beneficio fiscale in base al quale i contributi
    versati alle forme pensionistiche complementari diminuiscono
    l’imponibile fiscale.
  • Fondo pensione aperto. Forma pensionistica complementare
    istituita direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare,
    compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio. Viene
    realizzato mediante la costituzione di un patrimonio separato e
    autonomo all’interno della società istitutrice finalizzato
    esclusivamente all’erogazione di prestazioni previdenziali.
  • Fondo pensione negoziale. Forma pensionistica complementare
    istituita sulla base di contratti o accordi collettivi o, in mancanza,
    di regolamenti aziendali diretta a soggetti individuati in base
    dell’appartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di
    imprese o ad un determinato territorio (es. una regione o una provincia
    autonoma)..
  • Forma pensionistica individuale. Forma di previdenza
    complementare che si attua mediante l’adesione, su base individuale, ad
    un fondo pensione aperto oppure mediante contratto di assicurazione
    sulla vita con finalità previdenziale.
  • Forme pensionistiche complementari. Forme di previdenza ad
    adesione volontaria istituite per garantire agli iscritti un
    trattamento previdenziale aggiuntivo a quello pubblico attuate mediante
    i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti e le forme
    pensionistiche individuali di tipo assicurativo.
  • Liquidazione in capitale. Prestazione corrisposta in unica
    soluzione dalla forma pensionistica complementare alla maturazione dei
    requisiti di pensionamento: è ammessa sino al 50% del totale maturato,
    salvo eccezioni.
  • Montante finale. Ammontare della posizione individuale accumulata
    al momento del pensionamento da convertire in rendita.
  • Portabilità. Possibilità di trasferire la posizione individuale
    da una forma pensionistica complementare ad un’altra decorsi due anni
    dalla iscrizione.
  • Posizione individuale. Importo determinato sulla base dei
    versamenti effettuati e dei rendimenti ottenuti con la gestione,
    accantonato, per ciascun iscritto, in un conto individuale.
  • Prestazione. Trattamento corrisposto dalla forma pensionistica
    dal momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni
    nel regime di previdenza obbligatoria e di apartenenza dell’iscritto
    con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche
    complementari. La prestazione può essere percepita in forma di rendita
    oppure parte in rendita e parte in capitale (di regola, fino al massimo
    del 50 per cento del montante finale accumulato). Se la rendita
    derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante
    finale è inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale, la prestazione
    può essere fruita interamente in capitale.
  • Prestazione definita (sistema a). Meccanismo di funzionamento di
    alcune forme pensionistiche complementari preesistenti secondo il quale
    l’ammontare della prestazione è prefissato in funzione di determinati
    parametri e non risulta strettamente collegato all’ammontare dei
    contributi versati. Tale sistema può essere applicato, tra i lavoratori
    dipendenti, solo ai ‘vecchi iscritti’.
  • Previdenza complementare. Sistema di previdenza, ad adesione
    volontaria, per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari
    del sistema obbligatorio, al fine di assicurare più elevati livelli di
    copertura previdenziale.
  • Riscatto parziale. Restituzione parziale nella misura del 50 per
    cento della posizione individuale nel caso di cessazione dell’attività
    lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo da 12 a 48 mesi o
    in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di
    mobilità o cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.
  • Riscatto totale. Restituzione dell’intero importo accumulato nel
    caso di invalidità permanente o di cessazione dell’attività lavorativa
    che comporti inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi o in
    altre cause di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma
    pensionistica complementare previste negli statuti e nei regolamenti.
  • Trasferimento (della posizione individuale). Possibilità di
    trasferire l’intero importo maturato al fondo pensione al quale si
    accede in relazione alla nuova attività lavorativa (trasferimento per
    perdita dei requisisti di partecipazione) o volontariamente decorsi due
    anni di iscrizione alla forma pensionistica (vedi Portabilità). Il
    trasferimento non comporta tassazione e implica anche il trasferimento
    dell’anzianità di iscrizione maturata presso il fondo di precedente
    appartenenza.
  • Trattamento di fine rapporto (TFR). Somma corrisposta dal datore
    di lavoro al lavoratore dipendente al termine del rapporto di lavoro,
    calcolata sommando per ciascun anno di lavoro una quota pari al 6,91 %
    della retribuzione lorda, rivalutata, al 31 dicembre di ogni anno, con
    l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal
    75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo Istat.

(a cura di Giovanni Sicali,
fonte Il Sole 24 Ore)
giovannisicali_at_gmail.com