Vai al contenuto
Domenica 2 Agosto 2026 | Informazione, comunità e innovazione per la scuola. Dal 1998 la scuola italiana in rete.
Informazione, comunità e innovazione per la scuola. Dal 1998 la scuola italiana in rete.
9.786 utenti registrati · 704 mln di pagine viste
Leggi

Legge n. 104/92: chiarimenti dall’USR Sicilia

Il Dirigente degli Uffici VI e XV dell’USR Sicilia, Rosario Leone, con nota diramata in data odierna, dà chiarimenti in ordine al personale docente e ATA interessato all’applicazione della L.104/92  concernente le diverse graduatorie finalizzate alle assegnazioni del personale della scuola connesse con l’avvio dell’anno scolastico anche in pendenza della procedura di definitivo riconoscimento da parte delle ASP.
L’USR Sicilia precisa “che tale fattispecie non può dar luogo all’effettivo riconoscimento dei benefici previsti dalla legge, salvo che, non sia già stata effettuata la visita collegiale presso l’ASP competente e un sanitario specialista che opera presso l’ASP medesima, entro i 90 gg. successivi,  non attesti l’effettiva sussistenza delle condizioni patologiche che danno luogo al riconoscimento de quo.
L’USR Sicilia rammenta anche che tale condizione è testualmente riportata nell’art. 9 del CCNI del 22/2/2011, richiamato dall’art.7 dell’O.M. 64 del 22/7/2011”.

Si riporta, ad ogni buon fine, la normativa di riferimento:
ART. 9 – DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI
1. In merito alla documentazione e certificazioni necessarie, si precisa quanto segue:
a) Certificazioni mediche.
Lo stato di diversa abilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata
rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all’art. 4, della legge n.
104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione della
domanda, gli interessati, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con
modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423, documentano, in via provvisoria, la situazione di
diversa abilità, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata
in servizio presso l’A.S.L. da cui è assistito l’interessato. La mancata emissione dell’accertamento
definitivo per il decorso dei novanta giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del
predetto accertamento provvisorio.
Tale accertamento produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della
commissione medica di cui all’art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge
n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. E’ fatto obbligo
all’interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del
relativo atto.
Per le persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 21, della legge n. 104/92 è
necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte,
 (da CislScuolaSicilia)

Le notizie come questa arrivano prima su Telegram Graduatorie, convocazioni e scadenze della scuola siciliana in tempo reale. Gratis. Unisciti al canale →