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Domenica 12 Luglio 2026 |
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Assunzioni

Sui ”gradoni” accordo a perdere. In una tabella il calcolo della FLC CGIL su quanto perdono i neostabilizzati dopo l’accordo sottoscritto il 4 agosto.

Ecco quanto
perdono i docenti e gli ATA
per effetto di questo accordo.

PERDITA
SALARIALE

relativa alla soppressione del
gradone 3 (art. 2 accordo del 4 agosto)
Aumento da 3 a 9 viene annullato – Il gradone di 9 rimane invariato
come valore

 

Da 3
a 9

Perdita
per
6 anni

 

Mensile

Annuale
(con 13^)

 

Coll.
scolastico

24,12

313,52

1881,12

AA/AT

31,27

406,49

2438,94

DSGA

53,56

696,27

4177,62

Infanzia/Primaria

43,50

565,53

3393,18

Diploma

43,50

565,53

3393,18

Media

48,25

627,20

3763,20

Laurea

99,01

1.287,14

7722,84

Come
si può
vedere dalla tabella la perdita salariale mensile lorda diventa
nel
tempo molto rilevante in quanto si deve moltiplicare per ben 6 anni.
Tale
aumento di fatto viene annullato e solo alla maturazione del 9^ anno
valido ai
fini giuridici ed economici per la ricostruzione di carriera lo
stipendio
aumenterà in automatico. Inoltre non bisogna dimenticare che tuttora
vige il
blocco dell’anzianità e cioè degli anni 2011-2012-2013 non validi ai
fini
dell’anzianità per la maturazione dei gradoni. Quindi se non verrà
superato
tale blocco, confermato anche dall’ultima circolare del MEF, ai neo
assunti si
applicherà oltre all’art. 2 di questo contratto anche la manovra del
2010. Ciò
vuol dire che la perdita deve essere moltiplicata per un numero di anni
superiore a 6. In una situazione segnata dal blocco dei contratti
pubblici e da
una manovra finanziaria pesantissima per i lavoratori la riduzione
dello
stipendio per i neo stabilizzati i ruolo è un’operazione socialmente
ingiusta.

I
commi 2 e
3 dell’art. 2 chiariscono che al personale in servizio al 1 settembre
2010
viene mantenuto l’eventuale gradone 3 (già maturato o maturando come
assegno ad
personam
fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14).
L’assegno ad
personam
ha lo stesso valore dello stipendio sia ai fini della
pensione che
del TFR in quanto voce fissa e ricorrente. Ciò comporta che a parità di
mansioni e di anzianità si determineranno retribuzioni differenti.