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Lunedì 13 Luglio 2026 | Informazione, comunità e innovazione per la scuola. Dal 1998 la scuola italiana in rete.
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Decreti

I cambiamenti presenti nel decreto 70/2011 rispetto al testo non ufficiale. L’articolo 9 su “scuola e merito”

Decreto
legge n. 70 del 13.5.2001 Testo dell’articolo 9 su “scuola e merito”

Sulla
Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13.5.2011 è stato pubblicato il decreto
legge n. 70/2011 che, rispetto al testo circolato nei giorni scorsi,
vede eliminata l’interpretazione autentica dell’art. 4, comma 14 bis,
della legge 124/1999 relativo al succedersi dei contratti a tempo
determinato mentre è confermato, sulla stessa materia, il comma 
relativo all’esclusione dell’applicazione del D.Lgv. 368/2001 e
viene  introdotta la  possibilità di retrodatazione 
giuridica,  dall’anno scolastico 2010 – 2011, di quota parte
delle  assunzioni  di  personale docente e ATA sulla
base dei posti vacanti e disponibili relativi  al medesimo anno
scolastico 2010 –  2011
 
Riportiamo il testo:
   1. Al fine di qualificare e rendere tempestiva 
l’individuazione  e l’attuazione  di  iniziative 
e  progetti  strategici  di   rilevante
interesse per la promozione ed attuazione di investimenti in 
materia di ricerca scientifica e tecnologica e sviluppo 
sperimentale,  anche coordinati  o  integrabili 
con   analoghe   iniziative  
di   natura prevalentemente industriale, nonché per
concorrere sul  piano  della ricerca alla attrazione 
di  investimenti  e  alla  realizzazione  di
progetti di sviluppo o di infrastrutture  tecnologiche 
di  rilevanti dimensioni a beneficio della comunità scientifica,
accademica e  per il rafforzamento della struttura
produttiva  del  Paese,  soprattutto nelle aree
svantaggiate e in quelle  del  Mezzogiorno,  il 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
è  autorizzato  a stipulare appositi contratti di programma
per la ricerca con soggetti pubblici e privati, anche in forma
associata, nonché con  distretti, denominati “Contratti di
programma per la Ricerca Strategica”, per la realizzazione di 
interventi  oggetto  di  programmazione  negoziata,
secondo le modalità previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
297, individuando regole e  procedure  uniformi 
ed  eventualmente innovative per la più efficace e 
speditiva  attuazione  e  gestione congiunta degli
interventi, nonché per il monitoraggio e la verifica dei
risultati.  La  disposizione  contenuta  nel 
presente  comma  è consentita  anche  
agli   accordi   di  
programma   già   previsti dall’articolo 13 della
citata legge 27 luglio 1999, n. 297.
  2. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, 
ai  sensi dell’articolo 6 del  decreto 
legislativo  27  luglio  1999,  n.  297
possono essere introdotte disposizioni volte  a 
stabilire  ulteriori modalità e termini di regolamentazione
dello  strumento  di  cui  al comma 1, anche 
in  deroga  alla  vigente  normativa  in 
materia  di programmazione negoziata.
  3. È istituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti 
del  codice civile, la Fondazione per il Merito (di seguito
“Fondazione”) per  la realizzazione degli obiettivi di interesse
pubblico del Fondo per  il merito di cui all’articolo 4 della
legge 30  dicembre  2010,  n.  240 nonché con lo
scopo di promuovere la  cultura  del  merito 
e  della qualità degli apprendimenti nel sistema 
scolastico  e  nel  sistema universitario. Per il
raggiungimento dei propri scopi  la  Fondazione
instaura  rapporti  con  omologhi  enti 
ed  organismi  in  Italia  e all’estero. Può
altresì svolgere funzioni connesse con l’attuazione di programmi
operativi cofinanziati dai Fondi strutturali dell’Unione europea, ai
sensi della vigente normativa comunitaria.
  4.  Sono   membri  
fondatori   della   Fondazione  
il   Ministero dell’istruzione, dell’università e delle 
ricerca  ed  il  Ministero dell’economia e delle
finanze, ai quali viene inoltre  attribuita  la vigilanza
sulla Fondazione medesima.
  5. Lo statuto  della  Fondazione,  è 
approvato  con  decreto  del Ministro 
dell’istruzione,  dell’università  e  della  
ricerca   di concerto con il Ministro dell’economia 
e  delle  finanze  e  con  il Ministro della
gioventù. Lo statuto disciplina, inoltre:
    a) la partecipazione alla Fondazione di 
altri  enti  pubblici  e privati  nonché 
le  modalità  con  cui   tali  
soggetti   possono partecipare  finanziariamente 
allo  sviluppo  del   fondo  
di   cui all’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
    b) l’istituzione e il funzionamento di 
un  comitato  consultivo, formato  da 
rappresentanti  dei  Ministeri,  dei 
donatori  e  degli studenti, questi  ultimi 
designati  dal  Consiglio  nazionale  degli
studenti universitari (CNSU), senza nuovi o  maggiori 
oneri  per  la finanza pubblica.
  Il decreto di cui al presente comma individua inoltre il
contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle
prove, con l’esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonché le
modalità  di predisposizione e svolgimento delle stesse.
  6. Alla Fondazione è affidata la gestione del Fondo per il 
merito di cui all’articolo 4 della legge 30 dicembre  2010, 
n.  240,  sulla base di un’apposita convenzione stipulata con
i  ministeri  vigilanti con  oneri  a 
carico  del  Fondo.  Con  atti 
del   proprio   organo deliberante, la Fondazione
disciplina, tra le altre materie:
    a) i criteri e le modalità di restituzione della
quota di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 4 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, prevedendo una graduazione  della 
stessa  in  base  al  reddito percepito
nell’attività lavorativa;
    b) le caratteristiche, l’ammontare dei premi e dei
buoni  di  cui all’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e i criteri e  le modalità per la loro eventuale
differenziazione;
    c)  i  criteri  e  le 
modalità  di  utilizzo  del  Fondo  e  la
ripartizione delle risorse del Fondo stesso tra  le 
destinazioni  di cui al comma 1 dell’articolo 4 della legge 30
dicembre 2010, n. 240;
    d) la predisposizione di  idonee 
iniziative  di  divulgazione  e informazione, nonché
di  assistenza  a  studenti  e 
università  in merito alle modalità di accesso agli interventi di
cui  al  presente articolo;
    e)  le  modalità  
di   monitoraggio,   con  
idonei   strumenti informatici,  della 
concessione  dei  premi,   dei  
buoni   e   dei finanziamenti, del rimborso
degli  stessi,  nonché  dell’esposizione del fondo.
  Gli atti di cui al  presente  comma  sono 
trasmessi  entro  cinque giorni al Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e si intendono  approvati 
trascorsi  trenta  giorni  dalla  data  di
ricezione senza che siano stati formulati rilievi.
  7. In attuazione dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 
2010,  n. 240, la Fondazione recepisce e  si 
conforma  con  atti  del  proprio organo 
deliberante  alle  direttive  emanate 
mediante  decreti  del Ministro  dell’istruzione, 
dell’università  e  della   ricerca   di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
  8. Alla Fondazione viene demandato il coordinamento operativo
della somministrazione delle prove nazionali standard previste dal
comma  1 dell’articolo 4  della  legge  30 
dicembre  2010,  n.  240,  la  cui
realizzazione è affidata alle istituzioni del Sistema 
nazionale  di valutazione di cui all’articolo 2, comma
4-undevicies della legge  26 febbraio 2011, n. 10 di
conversione  del  decreto-legge  29  dicembre 2010,
n. 225.
  9. Fermo quanto indicato al  successivo  comma 
14,  il  patrimonio della Fondazione  può 
inoltre  essere  costituito  da  apporti  dei
Ministeri fondatori ed incrementato da ulteriori apporti dello Stato,
nonché dalle risorse provenienti da ulteriori  soggetti 
pubblici  e privati. La Fondazione potrà, altresì, avere
accesso  alle  risorse del Programma Operativo 
Nazionale  “Ricerca  e  Competitività  Fesr
2007/2013” e di altri programmi cofinanziati  dai 
Fondi  strutturali europei, nel rispetto della normativa 
comunitaria  vigente  e  degli obiettivi specifici dei
programmi  stessi.  Alla  Fondazione  possono
essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e
del patrimonio indisponibile dello Stato. Il trasferimento di beni di
particolare valore artistico e storico è effettuato di intesa con il
Ministero per i beni e le  attività  culturali  e 
non  modifica  il regime giuridico, previsto dagli articoli
823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali
trasferiti.
  10. Ai soli fini del perseguimento degli scopi e degli obiettivi
di cui  all’articolo  4  della  legge 
30  dicembre  2010,  n.  240,  la Fondazione è
autorizzata  a  concedere  finanziamenti  e 
rilasciare garanzie ai soggetti indicati all’articolo 4, comma 1 della
legge  30 dicembre 2010,  n.  240.  A 
dette  attività  non  si  applicano  le
disposizioni di cui al Titolo V del decreto legislativo  1 
settembre 1993, n. 385. I suddetti finanziamenti integrano i
requisiti  di  cui all’articolo 5, comma 7, lettera a) e
comma 24, del decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, 
convertito,  con  modificazioni,  in  legge,
dall’articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326.
  11. Al fine di costituire il patrimonio  della 
Fondazione  nonché per  la  realizzazione 
dello  scopo  della  fondazione,  i  soggetti
fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonché gli 
enti  ad essi succeduti, possono  disporre  la 
devoluzione  di  risorse  alla Fondazione.
  12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di 
costituzione  della Fondazione e di conferimento e devoluzione
alla stessa  sono  esclusi da  ogni  tributo 
e  diritto  e  vengono  effettuati  in 
regime  di neutralità fiscale.
  13. Nel caso in cui il beneficiario dei buoni di studio di 
cui  al comma 1, lettera b), dell’articolo 4 della legge 30
dicembre 2010, n. 240 non ottemperi ai versamenti previsti, la 
Fondazione  procede  al recupero della somma dovuta,
avvalendosi  anche  della  procedura  di
riscossione  coattiva  mediante  ruolo  ai 
sensi  del  decreto   del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e  dell’articolo 17 del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
  14. La restituzione della quota di cui  al 
comma  1,  lettera  b), dell’ articolo 4 della legge 30
dicembre 2010, n. 240  avviene  anche attraverso le modalità
di cui al titolo II  ed  al  titolo  III  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1950, 
n.  180,  e successive modifiche. La disposizione di cui
all’articolo  54,  primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e  successive 
modifiche  non  si  applica  alle 
operazioni  di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera
b), dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
15. Per l’attuazione dei commi dal 3 al 14 del presente articolo è
autorizzata la spesa per l’anno 2011 di 9 milioni  di 
euro,a  favore del fondo di cui all’articolo 4, comma 1, 
della  legge  31  dicembre 2010, n. 240, e di 1 milione
di euro, per la costituzione  del  fondo di dotazione della
Fondazione. A favore della Fondazione, è altresì autorizzata la spesa
di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2012.
16. All’articolo 4 della  legge  30  dicembre 
2010,  n.  240  sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3 sono soppresse le lettere c), d), i),
l) ed m)
    b) i commi 5 e 9 sono soppressi.
17.  Per  garantire  continuità  nella 
erogazione  del   servizio scolastico e educativo e
conferire il  maggiore  possibile  grado  di
certezza  nella  pianificazione  degli 
organici  della  scuola,  nel rispetto degli obiettivi
programmati di finanza pubblica, in esito ad una specifica sessione
negoziale concernente  interventi  in  materia
contrattuale per il personale della Scuola, che assicuri il 
rispetto del criterio di invarianza  finanziaria,  con 
decreto  del  Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze  e  con  il  Ministro  per  la
pubblica  amministrazione  e  l’innovazione,  
nel   rispetto   degli obiettivi programmati dei
saldi di finanza pubblica, è  definito  un piano triennale
per l’assunzione a tempo indeterminato, di  personale docente,
educativo ed ATA, per gli anni  2011-2013,  sulla 
base  dei posti  vacanti  e  disponibili 
in  ciascun  anno,   delle   relative
cessazioni del predetto personale e degli  effetti  del 
processo  di riforma previsto dall’articolo 64 della legge 6
agosto 2008, n.  133; il  piano  può 
prevedere  la  retrodatazione  giuridica  
dall’anno scolastico 2010 – 2011di quota parte delle 
assunzioni  di  personale docente e ATA sulla base dei posti
vacanti e disponibili relativi  al medesimo anno scolastico 2010
–  2011,  fermo  restando  il  rispetto degli
obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica.  Il 
piano è   annualmente  
verificato    dal   
Ministero    dell’istruzione, dell’università 
e  della  ricerca,  d’intesa   con  
il   Ministero dell’economia e delle finanze e con 
il  Ministero  per  la  pubblica amministrazione ed
innovazione ai fini di eventuali rimodulazioni che si 
dovessero  rendere   necessarie,  
fermo   restando   il   regime
autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma
3  bis,  della  legge  27  dicembre 
1997,  n.   449   e   successive
modificazioni.
  18. All’articolo 10 del decreto legislativo 6 
settembre  2001,  n. 368, dopo il comma 4 è aggiunto il
seguente: “4-bis.  Stante  quanto stabilito dalle
disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, sono 
altresì  esclusi  dall’applicazione  del 
presente  decreto  i contratti a tempo determinato
stipulati  per  il  conferimento  delle supplenze
del personale docente ed ATA, considerata la necessità  di
garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo
anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA 
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato  ed  anche 
determinato.  In ogni caso non si applica l’articolo 
5,  comma  4-bis,  del  presente decreto.”.
  19. Il termine di cui all’articolo 4, commi  1 
e  2,  del  decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, 
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 20 agosto
2001, n. 333 è fissato al 31 agosto di ciascun anno.
  20. Il primo periodo dell’articolo 1, comma 4, del
decreto-legge  7 aprile 2004, n. 97, convertito,  con 
modificazioni,  dalla  legge  4 giugno 2004, n.
143,  è  così  modificato  “a  decorrere 
dall’anno scolastico 2011/2012 l’aggiornamento delle graduatorie, 
divenute  ad esaurimento in forza dall’articolo 1, 
comma  605,  lett.  c),  della legge 27 dicembre
2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di
trasferimento in un’unica provincia”.
  21. L’articolo 399, comma 3,  del  decreto 
legislativo  16  aprile 1994, n. 297, così come modificato
dal primo  periodo  dell’articolo 1, comma 1, della legge 3
maggio 1999,  n.  124,  è  sostituito  dal
seguente “i docenti  destinatari  di  nomina 
a  tempo  indeterminato decorrente  dall’anno 
scolastico  2011/2012  possono  
chiedere   il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o
l’utilizzazione in  altra provincia dopo cinque anni di effettivo
servizio nella  provincia  di titolarità.”.
(da http://www.uil.it)

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