Vai al contenuto
Domenica 2 Agosto 2026 | Informazione, comunità e innovazione per la scuola. Dal 1998 la scuola italiana in rete.
Informazione, comunità e innovazione per la scuola. Dal 1998 la scuola italiana in rete.
9.786 utenti registrati · 704 mln di pagine viste
Contratto

L’insegnante di sostegno non può supplire altri docenti

Il Miur ha già invitato più volte i dirigenti scolastici a non utilizzare insegnanti di sostegno per la sostituzione dei docenti assenti, tranne in casi eccezionali. Ciò continua a succedere. In Puglia, un alunno diversamente abile resta solo e si fa male. Chiesti i danni. In una nota le precisazioni.
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, era stato chiaro. Attraverso le Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (nota prot. n. 4274 del 4/8/2009), aveva chiarito che: che “….. l’insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto”.                 
  L’Usr per la Puglia, a seguito di una richiesta di risarcimento danni da parte dei genitori di un alunno disabile che si è fatto male in quanto lasciato solo dalla sua insegnante diventata “supplente”, ha diramato in merito una nota del 4 maggio 2011 avente come oggetto, “utilizzazione del docente su posto di sostegno per attività di supplenze temporanee. Precisazioni. (da TecnicaDellaScuola)

redazione@aetnanet.org

Le notizie come questa arrivano prima su Telegram Graduatorie, convocazioni e scadenze della scuola siciliana in tempo reale. Gratis. Unisciti al canale →