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Riduzione ore di lezione a 50 minuti per pendolarismo. Non c’è obbligo di recupero per i docenti

Non c’è obbligo di
recupero da parte dei docenti quando la riduzione dell’ora di lezioni è
dovuta a problemi organizzativi (trasporti pubblici) esterni alla
scuola, quindi, estranei alla didattica. Lo ha stabilito il giudice di
Saluzzo che ha dato ragione ad un gruppo di docenti di un istituto
superiore di Saluzzo che si erano visti imporre, in seguito a delibera
del consiglio di istituto, il recupero orario.
Il giudice ha dichiarato tale delibera illegittima ritenendo pienamente
valida la norma contrattale (art. 28 CCNL 2006) laddove afferma che
sussiste obbligo di recupero solo nel caso di riduzione oraria legate
ad esigenze didattiche. Ma in questo caso la riduzione dell’orario
delle lezioni e le modalità di recupero le decide il Collegio dei
docenti e non il Consiglio di Istituto.   
    Questa sentenza è un’ulteriore conferma della
validità delle norme contrattuali che non possono essere aggirate da
interpretazioni unilaterali dell’Amministrazione che in questo caso ha
motivato il recupero sostenendo che diversamente ci sarebbe stata una
perdita didattica di 180 minuti.  (da Flc-Cgil)

redazione@aetnanet.org