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Didattica

Criteri per l’attribuzione del voto di condotta.

Si avvicinano gli scrutini intermedi e quindi riteniamo giusto chiarire cosa la normativa vigente prevede e prescrive per l’attribuzione del voto di condotta. In base all’art. 2 comma 1 legge 169/ 08 il voto di condotta “concorre alla valutazione complessiva  dell’alunno e, nello scrutinio finale, se inferiore a sei decimi determina la non ammissione alla classe successiva.”.
Il comma 2 dello stesso articolo, poi, stabilisce quali siano i criteri per l’attribuzione della non sufficienza nel comportamento e cioè che vi siano condizioni di “oggettiva e particolare gravità”.
E’ bene ricordare che “l’oggettiva gravità” di cui sopra si riferisce  ad atti lesivi delle  norme scolastiche, del decoro, della dignità di tutto il personale scolastico nonché, ovviamente, che mettono a rischio direttamente l’incolumità di compagni e personale.
Gli atti di semplice “disturbo” all’interno della classe e che esprimono sempre un disagio sociale, familiare o relazionale rispetto ai compagni e/o insegnanti, e di cui si dovrebbero in primo luogo ricercarne le cause, non sembrano, genericamente, rientrare nella categoria di cui sopra.
In ogni caso, tutte le sanzioni ( dalla semplice nota alla sospensione) devono essere, sempre, debitamente documentate nei registri di classe, nonché personali, verbali dei consigli di classe e quant’altro, in autotutela dello stesso consiglio di classe e dell’amministrazione scolastica.
 E’ utile, inoltre, ribadire che giuridicamente, ma anche come  buona procedura didattica, l’attribuzione di una non sufficienza nel voto di condotta non è, né può costituire, in se stessa “sanzione” né può essere usata come una sorta di “monito”(  il voto   è sempre per la  sua natura giuridica , un atto conclusivo); è piuttosto il risultato di precedenti provvedimenti  comminati per una condotta refrattaria ad ogni tentativo di correzione di essa e messo in atto, in modo debitamente documentato, dal corpo docente ( art. 7 comma 2, Regolamento sulla valutazione, D.P.R. 122/09).
 Se non ricorrono queste condizioni, il voto insufficiente in condotta è una delibera contra legem, ovvero illegittima ed impugnabile.

Si auspica , quindi, che i coordinatori di classe  badino al sodo, evitando di dar adito a logorroiche quanto improduttive discussioni sui criteri stabiliti dalla succitata normativa; il consiglio di classe si riunisce per deliberare non per dar sfogo a “comizi” sui propri personali punti di vista su una normativa che, come abbiamo visto, è molto chiara., discorsi che si possono fare al bar… ma che a scuola , in seno al consiglio di classe, sono semplicemente futili. Il consiglio di classe deve discutere l’andamento didattico ed educativo degli alunni e nel momento degli scrutini, attribuire la valutazione, si riunisce per deliberare  ed ogni delibera deve sempre e comunque attenersi alle normative vigenti, per il buon coordinamento  della classe e per la tutela giuridica della scuola.

 Tecla Squillaci
stairwayto_heaven@libero.it

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