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Domenica 2 Agosto 2026 | Informazione, comunità e innovazione per la scuola. Dal 1998 la scuola italiana in rete.
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Il mancato avvio dell’orario scolastico definitivo può costituire interruzione di pubblico servizio.

Si chiarisce che il non provvedere alla nomina di supplenti in sostituzione dei docenti che abbiano già presentato formale richiesta di  usufruire di un lungo periodo di assenza ( oltre 15 gg.) costituisce inadempienza grave a carico del dirigente scolastico che la commette.
Di conseguenza, anche il ritenere di poter coprire tali assenze procrastinando l’avvio dell’orario scolastico definitivo è una convinzione errata ed illegittima. L’orario scolastico defintivo , infatti, può essere rimandato qualora ci siano motivazioni gravi ed accertate o quando l’organico docente non è completo a causa di eventuali ritardi nelle nomine da parte dell’ufficio scolastico provinciale. In tutti gli altri casi , l’omissione di nomine di supplenti  e/o il mancato avvio dell’orario scolastico definitivo entro tempi congrui può integrare il reato di interruzione di pubblico servizio ai sensi degli art.. 331-340 codice penale.
In questi casi, si invita l’utenza a presentare istanza , debitamente protocollata, al dirigente scolastico atta a  motivare tale ritardo che notevoli disagi può provocare agli alunni ed alle famiglie.
Inutile dire che questo vale anche per la mancata nomina di supplenti di insegnanti di sostegno o nel caso di omissione da parte del dirigente a richiedere agli organi comunali l’assistente igienico sanitario qualora vi siano alunni che ne necessitano. Infatti, né il personale docente né ATA è tenuto a sopperire, per contratto, alla mancanza di tale figura ove necessaria.
Si coglie anche l’occasione per ribadire che la pratica di formare cattedre di 19 ore nella scuola seondaria di 1° e di 2° grado è altrettanto illecita senza il previo consenso dell’interessato. Formazione fra l’altro strutturalmente impossibile per la classe di concorso A043 ( italiano, storia , geografia scuola media) e che taluni possono  credere di “imporre” adducendo ad aleatorie esigenze d’istituto o a direttive date dal CSA ( che  risulta invece estraneo a tale  iniziativa…) e che piuttosto può nascondere motivazioni del tutto personali, non meglio specificate, ma che suscitano non pochi sospetti.

Tecla Squillaci
stairwayto_heaven@libero.it

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