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Domenica 12 Luglio 2026 | Informazione, comunità e innovazione per la scuola. Dal 1998 la scuola italiana in rete.
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Il mancato avvio dell’orario scolastico definitivo può costituire interruzione di pubblico servizio.

Si chiarisce che
il non provvedere alla nomina di supplenti in sostituzione dei docenti
che abbiano già presentato formale richiesta di  usufruire di un
lungo periodo di assenza ( oltre 15 gg.) costituisce inadempienza grave
a carico del dirigente scolastico che la commette.

Di conseguenza, anche il ritenere di poter coprire tali assenze
procrastinando l’avvio dell’orario scolastico definitivo è una
convinzione errata ed illegittima. L’orario scolastico defintivo ,
infatti, può essere rimandato qualora ci siano motivazioni gravi ed
accertate o quando l’organico docente non è completo a causa di
eventuali ritardi nelle nomine da parte dell’ufficio scolastico
provinciale. In tutti gli altri casi
, l’omissione di nomine di supplenti  e/o il mancato avvio
dell’orario scolastico definitivo entro tempi congrui può integrare il
reato di interruzione di pubblico servizio ai sensi degli art.. 331-340
codice penale.

In questi casi, si invita l’utenza a presentare istanza , debitamente
protocollata, al dirigente scolastico atta a  motivare tale
ritardo che notevoli disagi può provocare agli alunni ed alle famiglie.
Inutile dire che questo vale anche per la mancata nomina di supplenti
di insegnanti di sostegno o nel caso di omissione da parte del
dirigente a richiedere agli organi comunali l’assistente igienico
sanitario qualora vi siano alunni che ne necessitano. Infatti, né il
personale docente né ATA è tenuto a sopperire, per contratto, alla
mancanza di tale figura ove necessaria.
Si coglie anche l’occasione per ribadire che la pratica di formare
cattedre di 19 ore nella scuola seondaria di 1° e di 2° grado è
altrettanto illecita senza il previo consenso dell’interessato.
Formazione fra l’altro strutturalmente impossibile per la classe di
concorso A043 ( italiano, storia , geografia scuola media) e che taluni
possono  credere di “imporre” adducendo ad aleatorie esigenze
d’istituto o a direttive date dal CSA ( che  risulta invece
estraneo a tale  iniziativa…) e che piuttosto può nascondere
motivazioni del tutto personali, non meglio specificate, ma che
suscitano non pochi sospetti.

Tecla Squillaci
stairwayto_heaven@libero.it