Giungono a codesta O.S. segnalazioni di comportamenti da parte di alcuni Dirigenti Scolastici totalmente in contrasto con il CCNL Scuola; pertanto si intende precisare alcuni punti:
1. Le attività obbligatorie del personale docente sono articolate in attività d’insegnamento e in attività funzionali all’insegnamento (artt. 28 e 29 CCNL); il piano di tali attività è predisposto dal Dirigente Scolastico, ma DEVE essere deliberato dal Collegio dei Docenti , consegnato alle OO.SS. o RSU e, per eventuali modifiche, si utilizza sempre il passaggio in Collegio (art. 28 c. 4 CCNL). Qualsiasi impegno che il Dirigente Scolastico richieda al di fuori di tali attività deliberate è da considerarsi non conforme al CCNL e conseguentemente impugnabile. Altro è l’attività volontaria individuale su attività di insegnamento e non, oltre il proprio orario di servizio, che va retribuita e riconosciuta; pertanto le fantasiose dichiarazioni tipo: “voi docenti avete 32 giorni di ferie e per il resto siete in servizio per supplenze, per attività…ecc. o “le dovrete recuperare per…” sono ILLEGITTIME se non deliberate dal Collegio dei Docenti.
1. Se il Consiglio di Istituto o di Circolo delibera un orario di lezioni ridotto per i primi giorni di scuola e conseguentemente un orario settimanale di servizio dei docenti ridotto, le ore per il raggiungimento delle 18 settimanali NON sono da recuperare; discorso diverso se è una delibera del Collegio per esigenze didattiche.
Si invitano pertanto i docenti, le RSU, a segnalare comportamenti già applicati in questo senso a codesta O.S. che provvederà ad inoltrare, in primo luogo, all’ Ufficio Scolastico Regionale E.R. e/o ad impugnare successivamente.
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