Con nota prot. 7797/2010 il MIUR ribadisce quanto previsto al punto e) della nota prot 7521 del 6.8.2010, e precisa che il personale docente neo assunto a tempo indeterminato prima della stipula del relativo contratto può accettare per l’anno scolastico 2010-2011 supplenze di durata non inferiore a un anno in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, in applicazione dell’art. 36 del CCNL. Quanto sopra in considerazione del fatto che la cancellazione dalle altre graduatorie a esaurimento in cui il docente assunto in ruolo è presente, è effettuata solo successivamente alla “valida costituzione del rapporto di impiego”. (da Cisl-Sicilia)


