Vai al contenuto
Domenica 2 Agosto 2026 | Informazione, comunità e innovazione per la scuola. Dal 1998 la scuola italiana in rete.
Informazione, comunità e innovazione per la scuola. Dal 1998 la scuola italiana in rete.
9.786 utenti registrati · 704 mln di pagine viste
Leggi

Ordinanza del giudice del lavoro in merito al diritto alla esclusione dalla graduatoria di soprannum

Il tribunale di Modica, sezione lavoro, con ordinanza del 22/09/09, nella persona del giudice monocratico, ha espresso parere favorevole al ricorrente avverso il provvedimento di trasferimento per soprannumerarietà applicato dall’amministrazione scolastica. Il ricorrente, infatti, ai sensi dell’art.3 comma 3 e comma 5 ex legge 104/92 risultava essere l’unico soggetto in grado di assistere il genitore disabile in condizione di gravità. Secondo gli artt. 9 e 21 CCNI ( contratto sulla mobilità) egli aveva provveduto in tempo a depositare le dichiarazioni sostitutive dei fratelli che attestavano la loro impossibilità oggettiva ad assistere il genitore disabile. Pertanto, considerati gli atti ed i requisiti richiesti per legge, il giudice stabiliva la legittimità del ricorso fatto ex art. 700 c.p.c ( codice procedura civile) ovvero con procedura d’urgenza , in quanto esistevano i presupposti necessari per ottenere l’urgenza del provvedimento. Innanzittutto il fumus bono iuris; cioè i requisiti necessari atti a far valere il diritto che si vanta, ed inoltre, il periculum in mora, cioè il pericolo derivante dal ritardo di un provvedimento da cui potrebbero derivare danni irreparabili ( es. la morte del soggetto in stato di gravità). Il fumus bono iuris, inoltre, è causale della sommarietà dell’ordinanza in merito: cioè un giudizio di probabilità e verosimiglianza della sussistenza del diritto di cui sopra, fino a prova contraria. Considerati il fatto ed il diritto, il giudice ordinava all’amministrazione scolastica di valutare il requisito della precedenza di cui all’art. 7 punto V CCNI 12/2/09, e quindi l’esclusione del ricorrente dalla graduatoria dei docenti soprannumerari. Per inciso,il provvedimento giudiziario in questione è un’ordinanza e non una sentenza.Infatti, mentre la sentenza può essere dichiarativa, cioè deve accertare l’esistenza del diritto, o costituiva, cioè deve creare o estinguere una situazione giuridica in atto,l’ordinanza, invece, impone un fare o un non fare,in ambito amministrativo, in virtù di diritti presenti, fino a prova contraria. Nell’ordinanza in oggetto, infatti, non si tratta di accertare la sussistenza di un diritto, in quanto esso risulta facilmente acclarato e deducibile dagli atti ( il fumus bono iuris che ne costituisce premessa) bensì nell’ordinare che in base ad essa si proceda ad adottare il provvedimento conseguenziale.

Le notizie come questa arrivano prima su Telegram Graduatorie, convocazioni e scadenze della scuola siciliana in tempo reale. Gratis. Unisciti al canale →