ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE -PROFESSIONE INSEGNANTE-
L’anno di Formazione e lo schema di relazione finale per il neo immesso in ruolo 2009/2010 .
L’anno di formazione, istituito dalla Legge 270/82, è disciplinato dall’art. 440 del T.U. Ha inizio con l’anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni; per la sua validità è richiesto il servizio minimo di 180 giorni. La conferma dell’assunzione si consegue con il superamento favorevole dell’anno di formazione e di un’attività seminariale di formazione di 40 ore. Ad ogni neoimmesso in ruolo è assegnato un tutor, docente esperto con il compito di armonizzare la formazione sul lavoro e l’apprendimento teorico. Al termine dell’anno di formazione, il docente discute con il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte. Il rinvio ai successivi anni scolastici per numero insufficiente di giorni di servizio (meno di 180) può avvenire più volte senza limitazioni. Dalla C.M. n. 267/1991 emerge il principio secondo il quale, dei due elementi costitutivi dell’anno di formazione (prestazione di servizio per almeno 180 gg., attività seminariali), solo il primo è essenziale al superamento dell’anno di formazione, mentre il secondo può in tutto o in parte mancare per causa di forza maggiore documentata (es. assenza per maternità, infermità, ecc.).
La scheda redatta da Libero Tassella sarà pubblicata integralmente sul sito http://www.professione insegnante.it, prossima pubblicazione la mobilità dei neo immessi in ruolo.


