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Sostegno

ALUNNI DISABILI E ORE DI SOSTEGNO: TUTTE LE SCADENZE

È opportuno ricordare che . . .

È già tempo di segnalare una serie di scadenze assai utili – riguardanti sia gli istituti scolastici che i genitori – nel tentativo di limitare i vari disagi e problemi che come di consueto possono presentarsi all’inizio di un nuovo anno scolastico per gli alunni con disabilità e le loro famiglie.

a cura di Salvatore Nocera* da  Superando del 20.5.2008
 
È opportuno ricordare ai lettori che  alla metà di giugno, in quasi tutti gli Uffici Scolastici Regionali, scadono i termini entro i quali i dirigenti scolastici debbono trasmettere agli Uffici Scolastici Provinciali (ex Provveditorati agli Studi) i progetti didattici personalizzati redatti da tutti i docenti dei singoli Consigli di Classe, ai sensi dell’articolo 41 del Decreto Ministeriale 331/98, per chiedere ore aggiuntive di sostegno per il prossimo anno scolastico.
 Infatti, tramite la Circolare  36/05, il Ministero ha precisato all’articolo 9 che debbono prima essere inviati dalle singole scuole i dati relativi agli organici di diritto – che per gli insegnanti di sostegno corrispondono a poco più della metà dei posti necessari – e poi (articolo 11, comma 6) le richieste per le deroghe in organico di fatto.
 I singoli dirigenti debbono dunque inviare – all’incirca entro la metà di giugno – le richieste agli Uffici Scolastici Provinciali, perché esprimano il loro parere e quindi trasmettano entro il 10 luglio le richieste di autorizzazione alle deroghe ai direttori scolastici regionali i quali, a loro volta, avranno tempo sino al 30 luglio per decidere positivamente o negativamente.
 Sarà bene precisare anche che entro le stesse date debbono essere inoltrate le richieste per gli eventuali sdoppiamenti delle prime classi le quali, in forza del Decreto Ministeriale 141/99, non possono superare i venticinque alunni, se è presente un alunno certificato con disabilità e i venti se ne sono presenti due.
 I due Decreti sopra citati sono espressamente richiamati dalla Circolare Ministeriale 36/05, mentre le scadenze precise di ogni Ufficio Scolastico Provinciale sono contenute nelle Circolari di ciascuno di essi.
Essere attenti a tali scadenze è importante, sia perché la stessa Circolare 36/05 vieta gli sdoppiamenti di classe dopo il 31 agosto, sia perché le richieste tardive di posti aggiuntivi di sostegno debbono seguire le lunghe trafile delle graduatorie e dei probabili ricorsi contro di esse, ritardando le nomine aggiuntive  talora sino a febbraio o a marzo dell’anno successivo.
 È bene tener presente poi che in presenza di una chiara documentazione dei bisogni educativi dei singoli alunni  contenuti nella diagnosi funzionale e della puntuale richiesta di risorse contenuta nel PEI [Progetto Educativo Individualizzato, N.d.R.] e quindi nei singoli progetti didattici personalizzati, il dirigente scolastico non può rifiutarsi di inviare la richiesta e il direttore scolastico regionale non può rifiutare o la conferma delle ore assegnate l’anno precedente o l’assegnazione di nuove ore.
 Infatti, la semplice motivazione che gli organici di diritto assegnati non sono sufficienti e quindi non vi sono fondi aggiuntivi per nuove nomine, è stata ormai costantemente smentita da più anni da numerose sentenze dei tribunali che hanno condannato l’Amministrazione Scolastica ad assegnare tutte le ore necessarie per rispondere ai bisogni educativi documentati a livello sociosanitario ed educativo.
E del resto – come sa bene chi frequenta abitualmente le pagine di questo sito – in mancanza di un chiaro impegno del Ministero della Pubblica Istruzione a garantire una seria presa in carico professionale dei progetti di integrazione  da parte di tutti i docenti del Consiglio di Classe, i magistrati fanno assegnamento solo sulla risorsa "sostegno" e quindi i genitori debbono collaborare con i dirigenti scolastici a fornire tutti gli elementi per corredare al meglio la documentazione necessaria.
La stessa magistratura, inoltre, nei casi documentati sta sempre più assegnando, tramite sentenza,  assistenti per l’autonomia e la comunicazione in forza dell’articolo 13, comma 3 della Legge  104/92 e anche  collaboratori e collaboratrici scolastiche per l’assistenza igienica  nei casi richiesti, tenendo conto dell’articolo 47, allegato "A" del  Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il quadriennio 2006-2009, firmato il 7 ottobre 2007.
 Ove taluno pretendesse dunque la certificazione di alunno "con handicap particolarmente grave", contenuta nell’articolo 35, comma 7 della Legge  289/02, per concedere ore aggiuntive di sostegno o le altre risorse, i genitori, con molta semplicità e cortesia, ma con fermezza, facciano presente l’esistenza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM)  185/06, parzialmente modificato dall’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo di quest’anno.
Sarà pure opportuno che i genitori chiedano – sempre cortesemente ma con fermezza – che i dirigenti scolastici predispongano per l’inizio dell’anno scolastico e prima dell’inizio delle lezioni, attività di "programmazione obbligatoria"  dei singoli progetti didattici personalizzati da parte di tutti i docenti dei Consigli di Classe, come previsto dalla Nota Ministeriale Protocollo  4088/02, dalla Circolare Ministeriale   78/03 e dalla Nota Ministeriale protocollo  4798/05.
 Ovviamente sarà necessario che venga pure predisposto  l’acquisto di ausili e sussidi didattici in tempo utile per l’inizio dell’anno scolastico.
Ove infine esistano accordi di programma puntuali, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 della Legge 104/92 e degli articoli 14 e 19 della Legge  328/00, questo stesso promemoria è del tutto superfluo, perché la programmazione didattica e organizzativo-amministrativa è già in essi seriamente prevista. In mancanza, sarà bene che le associazioni e le loro federazioni si adoperino perché si arrivi presto alla stipula degli accordi.

Salvatore Nocera
 Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).
 

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