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Supplenze

INDICAZIONI IN MERITO AI PAGAMENTI DELLE SUPPLENZE PER MATERNITA’

Oggetto: Decreto legge n. 147 del 7/9/2007, articolo 2 comma 5 – istruzioni operative
 La disposizione normativa richiamata in oggetto stabilisce, all’articolo 2, che, a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, il Ministero dell’Economia e delle Finanze effettuerà i pagamenti delle retribuzioni ed indennità spettanti al:
    a      personale supplente nominato in sostituzione del personale in congedo di maternità (astensione obbligatoria ai sensi dell’articolo 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151);
    b      personale supplente che, entro la durata della nomina, è collocato in astensione obbligatoria, ivi compresi i periodi d’interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza;
    c      personale supplente che, entro il periodo di astensione obbligatoria, ivi compresi i periodi d’interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza, è nominato in sostituzione d’altro personale;
    d      personale collocato in astensione obbligatoria, ivi compresi i periodi d’interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza, con trattamento d’indennità ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 151/01.

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