Si conferma che l’ARAN – con nota 2322 del 06/03/2006 – ha ritenuto che "gli istituti contrattuali disciplinati dagli artt. 33 e 58….devono considerarsi operanti fino alla fine del prossimo CCNL quadriennale” e pertanto è attualmente possibile ricorrere all’art 33 del CCNL/2003 per accettare nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno.
Non si condividono le perplessità circa la retribuzione estiva. Vero che il comma 2 del citato art, 33 stabilisce che “L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato", ma nei limiti della durata dell’incarico. Ed infatti il MIUR con nota prot. n. 113/2004, seppur con riferimento al personale ATA (art. 58 C.C.N.L.) dirime i dubbi interpretativi per il caso degli incarichi fino al 30 Giugno, prevedendo che: “Il personale che, ai sensi della normativa sopraindicata, ha accettato incarichi fino al 30 giugno, essendo personale di ruolo, dal 1° luglio riprende servizio nel profilo e nella sede di titolarità.”
Conseguentemente l’effettiva riassunzione in servizio nella scuola di provenienza, in data 1° Luglio, per le supplenze fino al 30 Giugno, comporterà l’applicazione del trattamento giuridico ed economico previsto per il personale a tempo indeterminato.


